IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 29 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, punti 40 e 41; Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 155, con il quale sono stati dettati i criteri di massima da seguire per la concessione di contributi di cui alla legge n. 113 / 1991; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996 che ha stabilito per l'anno 1996 "regole e modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica"; Considerato che per l'anno finanziario 1997 la somma disponibile per le finalita' della predetta legge n. 113/1991 e' di L. 12.000.000.000, risultante dalla differenza tra la disponibilita' complessiva del capo 2110 e la somma oggetto della ripartizione - il cui procedimento e' attualmente in fase di definizione - per il funzionamento degli enti di ricerca di rilievo nazionale; Considerata l'opportunita' di rideterminare le modalita' per la concessione dei contributi; Considerata l'opportunita' di determinare specifiche aree di intervento e di destinare per ognuna una quota di finanziamenti al fine di realizzare un miglior intervento coordinato di tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura tecnico - scientifica; Sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica; Decreta: Art. 1. Sono ammessi ai finanziamenti di cui alla legge n. 113 / 1991 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico - scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico - scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entita' del finanziamento attribuibile, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una migliore qualita' dei risultati e un piu' ampio coinvolgimento di soggetti. Non sono ammissibili al contributo: a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo; b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari; c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.