Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la domanda  intesa  ad  ottenere la  modifica  della
denominazione  di  origine  controllata   dei  vini  "Colli  morenici
mantovani del  Garda" in  "Garda Colli mantovani"  e la  modifica del
relativo disciplinare di produzione, ha espresso parere favorevole al
suo  accoglimento proponendo  ai  fini  dell'emanazione del  relativo
decreto  ministeriale, la  proposta di  modifica del  disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica  ed al  disciplinare di  produzione dovranno  essere inviate
dagli interessati al  Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini,  entro
trenta  giorni   dalla  data   della  pubblicazione   nella  Gazzetta
Ufficiale.
               Proposta del disciplinare di produzione
  dei  vini  a  denominazione  di origine  controllata  "Garda  Colli
mantovani"
                               Art. 1
  La denominazione di origine  controllata "Garda Colli mantovani" e'
riservata  ai  vini  bianchi,  rosati e  rossi  che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente  disciplinare di
produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Garda Colli mantovani" bianco;
    "Garda Colli mantovani" rosato;
    "Garda Colli mantovani" rosso;
    "Garda Colli mantovani" Merlot;
    "Garda Colli mantovani" Cabernet;
    "Garda Colli mantovani" Chardonnay;
    "Garda Colli mantovani" Tocai italico;
    "Garda Colli mantovani" Pinot bianco;
    "Garda Colli mantovani" Pinot grigio;
    "Garda Colli mantovani" Sauvignon.