Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini "Colli morenici mantovani del Garda" in "Garda Colli mantovani" e la modifica del relativo disciplinare di produzione, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli mantovani" Art. 1 La denominazione di origine controllata "Garda Colli mantovani" e' riservata ai vini bianchi, rosati e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Garda Colli mantovani" bianco; "Garda Colli mantovani" rosato; "Garda Colli mantovani" rosso; "Garda Colli mantovani" Merlot; "Garda Colli mantovani" Cabernet; "Garda Colli mantovani" Chardonnay; "Garda Colli mantovani" Tocai italico; "Garda Colli mantovani" Pinot bianco; "Garda Colli mantovani" Pinot grigio; "Garda Colli mantovani" Sauvignon.