IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 2 e 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995; 3 novebre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1995; 31 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1997; 21 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1997; 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997; e 10 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1997; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli schemi negoziali dei contratti uniformi - di cui annessi A, B e C del presente decreto - nei testi e con le modalita' deliberati dal comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del citato decreto 24 febbraio 1994 e successive modificazioni, nella riunione del 17 giugno 1997.