IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997; Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria; Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito del territorio nazionale; Ritenuto di dover conseguentemente disporre una riduzione del 10 per cento rispetto al numero delle immatricolazioni dell'anno accademico 1996-97; Sentita la conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno accademico 1997-98, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e' fissato in n. 6462 per gli studenti italiani e comunitari e in n. 503 per gli studenti extracomunitari ed e' ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Le universita' che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.