IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA   SCIENTIFICA  E
TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le  direttive della  Comunita' europea  n. 686  e 687  del 28
luglio 1978  con le quali  si stabilisce  che, per la  professione di
dentista, la relativa formazione  consegua ad una adeguata esperienza
clinica, acquisita sotto opportuni controlli;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341 e,  in particolare, l'art.
9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Visto  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nell'adunanza del 19 giugno 1997;
  Visto  il regolamento  21  luglio 1997,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale il  29 luglio  1997, in  materia di  accessi all'istruzione
universitaria;
  Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici odontoiatri
nell'ambito del territorio nazionale;
  Sentita  la conferenza  dei presidi  delle facolta'  di medicina  e
chirurgia;
  Ritenuto  di dover  determinare  per l'anno  accademico 1997/98  il
numero  dei posti  disponibili a  livello nazionale,  con riferimento
anche   alle   potenzialita'   formative  segnalate   dalle   singole
universita' in relazione al  numero degli studenti ammessi, nell'anno
accademico 1996/97, a seguito del contenzioso giurisdizionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno  accademico 1997/98, il  numero dei posti  disponibili a
livello  nazionale per  le  immatricolazioni ai  corsi  di laurea  in
odontoiatria e protesi dentaria e' fissato in 549 ed e' ripartito tra
le  universita' secondo  l'allegata  tabella,  che costituisce  parte
integrante del presente decreto.
  Le  universita'   che  insistono   nella  stessa   regione  possono
concordare   un  diverso   numero   di   posti  disponibili,   previa
compensazione  tra le  singole sedi,  tale da  garantire comunque  il
rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.