IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le direttive della Comunita' europea n. 686 e 687 del 28 luglio 1978 con le quali si stabilisce che, per la professione di dentista, la relativa formazione consegua ad una adeguata esperienza clinica, acquisita sotto opportuni controlli; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997; Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria; Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici odontoiatri nell'ambito del territorio nazionale; Sentita la conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1997/98 il numero dei posti disponibili a livello nazionale, con riferimento anche alle potenzialita' formative segnalate dalle singole universita' in relazione al numero degli studenti ammessi, nell'anno accademico 1996/97, a seguito del contenzioso giurisdizionale; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1997/98, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e' fissato in 549 ed e' ripartito tra le universita' secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le universita' che insistono nella stessa regione possono concordare un diverso numero di posti disponibili, previa compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.