IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6, secondo comma; Vista la direttiva CEE n. 384 del 10 giugno 1985 sulla formazione per lo svolgimento delle attivita' esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e della successiva raccomandazione del Comitato consultivo CEE del 13-14 marzo 1990; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997; Visto il regolamento 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1997, in materia di accessi all'istruzione universitaria; Sentita la conferenza dei presidi delle facolta' di architettura; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1997-98 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di diploma afferenti alle facolta' di architettura con riferimento alla normativa comunitaria e alle potenzialita' formative segnalate dalle singole sedi; Ritenuto opportuno innovare gradualmente le modalita' di accesso; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1997/98 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di diploma afferenti alle facolta' di architettura e' cosi' determinato: 6945 per il corso di laurea in architettura; 500 per il corso di laurea in disegno industriale; 450 per il corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 282 per il corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali; 905 per i corsi di diploma. La ripartizione dei posti fra le singole universita' e' determinata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.