Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione di specificita' "Formaggi sotto il cielo" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082 / 1992; Considerato che, ai sensi dell'art. 7, par. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2082 / 1992, l'organizzazione che ha presentato la domanda risulta essere l'ANFOSC - Associazione nazionale formaggi sotto il cielo, costituita in data 16 novembre 1995, con sede in Potenza; Considerato che, a seguito dell'istruttoria nazionale effettuata, il proponente ha le caratteristiche idonee per presentare la domanda e che la disciplina proposta appare conforme alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2082 / 1992; Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Disciplinare di produzione "Formaggi sotto il cielo" Art. 1. Il logo comunitario "Formaggi sotto il cielo" abbinato alla citazione del relativo Organo di controllo (ANFOSC) e' utilizzato per identificare: "Formaggi sotto il cielo". I prodotti caseari ottenuti con latte ovino, caprino, bovino e bufalino possono essere designati in etichetta con il logo avente forma grafica e caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 contenente la menzione "Formaggi sotto il cielo" solo se rispondenti ai requisiti ed alle condizioni stabiliti nel presente decreto.