Il Ministero per le  politiche agricole, esaminata l'istanza intesa
ad  ottenere  la registrazione  di  specificita'  "Formaggi sotto  il
cielo" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082 / 1992;
  Considerato  che,  ai   sensi  dell'art.  7,  par.   1  del  citato
regolamento (CEE) n. 2082 /  1992, l'organizzazione che ha presentato
la domanda risulta essere  l'ANFOSC - Associazione nazionale formaggi
sotto il  cielo, costituita  in data  16 novembre  1995, con  sede in
Potenza;
  Considerato che,  a seguito dell'istruttoria  nazionale effettuata,
il proponente ha le caratteristiche  idonee per presentare la domanda
e che la disciplina proposta appare conforme alle disposizioni di cui
al regolamento (CEE) n. 2082 / 1992;
  Esprime parere favorevole e formula  la proposta di disciplinare di
produzione nel testo appresso indicato.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta
dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al  Ministero  per  le
politiche agricole  - Direzione  generale delle politiche  agricole e
agroindustriali  nazionali   entro  trenta   giorni  dalla   data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                      Disciplinare di produzione
                      "Formaggi sotto il cielo"
                               Art. 1.
  Il  logo  comunitario  "Formaggi  sotto  il  cielo"  abbinato  alla
citazione del relativo Organo di controllo (ANFOSC) e' utilizzato per
identificare: "Formaggi sotto il cielo".
  I  prodotti caseari  ottenuti con  latte ovino,  caprino, bovino  e
bufalino possono  essere designati  in etichetta  con il  logo avente
forma  grafica  e  caratteristiche  tecniche di  cui  all'allegato  1
contenente la menzione "Formaggi sotto  il cielo" solo se rispondenti
ai requisiti ed alle condizioni stabiliti nel presente decreto.