IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE in funzione di commissario delegato Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli subcommissario per gli adempimenti attribuiti al commissario della predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze; Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano puo' essere rimodulato in conseguenza di utleriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile; Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 e' stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto; Considerato altresi' che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 e' stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile; Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1 agosto 1996; Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996, nota del 26 marzo 1997 e nota del 30 maggio 1997; Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformita' al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996; Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori; Considerato che tale presa d'atto ha la finalita' di verificare: l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate al commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996; il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilita' di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996; Rilevato che nel piano e' stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 215 - provincia di Lucca - s.p. n. 9 "di Marina"; consolidamento frana in localita' Gallena - importo L. 1.400.000.000; Visto il progetto esecutivo presentato dalla provincia di Lucca, approvato con D.G.P. n. 71 del 20 giugno 1997 e trasmesso con nota n. 1139 di prot. del 30 giugno 1997; Ordina: 1. Di prendere atto del progetto esecutivo dell'intervento n. 215 - provincia di Lucca s.p. del n. 9 "di Marina"; consolidamento frana in localita' Gallena - importo di L. 1.400.000.000 redatto dall'amministrazione provinciale di Lucca come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico: per lavori appaltati L. 1.154.977.244 spese tecniche " 22.000.000 indennizzi " 2.000.000 imprevisti in arrotondamento " 1.577.080 somme a disposizione " 245.022.756 I.V.A. 19% " 219.445.676 _____________ Totale complessivo ......... L. 1.400.000.000 2. Di trasmettere alla provincia di Lucca la presente ordinanza. 3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza e' effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse. Firenze, 18 luglio 1997 Il presidente: Chiti