IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi correnti  di coltivazione  dei terreni  e di  allevamento e
governo del  bestiame, nonche'  delle consuetudini  locali, determina
per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego
di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28 novembre  1996, n. 608, concernente l'  accertamento ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto  ministeriale del 20 aprile 1971, con  il quale e'
stata  approvata   la  deliberazione  del  19   gennaio  1971,  della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Benevento;
  Vista  la  deliberazione  del  27 giugno  1996,  della  commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7, convertito  con modifiche nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   con   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun  capo   di  bestiame  nella  provincia   di  Benevento,  sono
determinati nelle  misure indicate  nell'allegata tabella  secondo la
proposta contenuta  nella deliberazione datata 27  giugno 1996, della
commissione provinciale  per la manodopera agricola  di Benevento, ai
sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15,  della legge 28 novembre 1996,
n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 agosto 1997
                                                    Il Ministro: Treu