IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il  regio decreto 3  giugno 1940, n. 1357  per l'applicazione
dela legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera m);
  Vista la  decisione n. 951 resa  in data 13 novembre  1990 dalla VI
sezione del Consiglio di Stato;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte
dei conti il  18 giugno 1996 -  reg. 1, foglio 225 con  il quale sono
state delegate  all'on.le Sottosegretario di Stato  Willer Bordon, le
funzioni ministeriali previste dalla citata  legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Considerato  che  la  soprintendenza  archeologica  dell'Abruzzo  -
Chieti con nota n. 7093 del 22 dicembre 1995 ha trasmesso la proposta
di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1
lettera  m),  della  sopracitata  legge  8 agosto  1985  n.  431  del
comprensorio  denominato Punta  Penna  - Punta  della  Lotta -  Punta
Aderci, sito  nel comune di Vasto  lungo il tratto di  costa compreso
fra il  Fosso Lebba e la  localita' Punta Aderci -  Mottagrossa cosi'
delimitato e come dettagliato  nella planimetria allegata al presente
decreto: Linea di costa a sud del  molo di levante del porto di Punta
Penna, limite  sud particella  del comune  di Vasto  foglio 9  n. 61;
strada  provinciale  Porto di  Vasto  -  Vasto;  limiti est  e  ovest
particella foglio 9  n. 41 con esclusione della  parte della medesima
particella corrispondente ai depositi Puccioni gia' esistenti; strada
comunale Punta  Penna; margine settentrionale della  zona urbanizzata
dell'area di sviluppo  industriale del Vastese con  limiti nord degli
stabilimenti Edilmetal, Abruzzo  Imballaggi, Hydrojoint, Pamel, Imal;
strada occidentale  con andamento  nord - sud  a servizio  del nucleo
industriale  succitato; ferrovia  Pescara -  Foggia; strada  vicinale
Mottagrossa; linea di costa sino alla  radice del molo di ponente del
porto di  Punta Penna; limiti est  delle particelle foglio 9  nn. 1 e
14; limite nord particella 253; limiti nord e ovest particella 8 sino
alla  radice del  summenzionato molo  di levante  del porto  di Punta
Penna, con esclusione del bacino del citato porto di Punta Penna;
  Considerato che la predetta  soprintendenza nella relazione acclusa
alla nota  sopracitata e nella successiva  nota n. 1200 del  4 aprile
1996  ha  evidenziato come  l'area  sopra  delimitata costituisca  un
comprensorio di  eccezionale valore paesistico, conservando  in buona
parte  intatte le  caratteristiche ambientali  del paesaggio  storico
della costa abruzzese fra Ortona  e Vasto nell'area dell'antico porto
della citta' romana di Histonium presso la rada di Punta Penna e come
la stessa  contenga numerosi resti di  insediamento antico superstiti
in elevato o in parte interrati quali l'abitato protostorico di Punta
Aderci,  con resti  di capanne  databili  fra la  fine dell'Eta'  del
bronzo e la prima eta' del ferro, la grande villa romana in localita'
Grotta della Carneria, i resti medievali emergenti in localita' Punta
della Lotta, l'abitato italico - romano di Punta Penna, con santuario
di epoca ellenistica;
  Considerato che parte  del territorio costiero del  comune di Vasto
e' stato  dichiarato di  notevole interesse  pubblico ai  sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale del 2 febbraio
1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 25 giugno 1970;
  Considerato  che   nell'area  sopradescritta  sono   presenti  beni
tutelati  ope legis  dalla  legge 8  agosto 1985,  n.  431, quali  il
territorio costiero per una fascia  di profondita' di 330 metri dalla
linea di battigia (art. 1, lettera a), della citata legge 431 / 1985)
e il Fosso  Lebba per una fascia  di 150 metri dalle  sponde (art. 1,
lettera c), della citata legge n. 431 / 1985);
  Considerato   che  la   soprintendenza  per   i  Beni   ambientali,
architettonici, artistici e storici  dell'Abruzzo, con nota n. 019916
del 13 maggio 1996 ha rilevato che la zona predetta contiene elementi
paesistici e panoramici di grande rilievo, morfologicamente omogenei,
costituiti da  colline degradanti  sul mare,  con movimenti  di cunei
sullo  stesso mare  fino  a diventare  rocce strapiombanti,  elementi
questi  che formano  una quinta  di preparazione  alla visione  della
maestosita' della Maiella, che domina,  con il suo massiccio tutta la
costa; la continuita'  di collegamento tra la spiaggia  sabbiosa e le
scoscese scogliere della costa ha  una corrispondenza con i movimenti
sinuosi  delle colline,  sulle quali,  per secoli,  l'uomo ha  creato
insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale;
  Considerato che  la predetta soprintendenza per  i Beni ambientali,
architettonici, artistici  e storici  dell'Abruzzo, con nota  n. 2739
del  22  gennaio  1996  ha   invitato  la  regione  Abruzzo  a  voler
predisporre un provvedimento  di vincolo ai sensi  della citata legge
1497 / 1939 per il comprensorio sopradescritto;
  Rilevata l'inerzia dell'Ente regionale;
  Considerato che uno sviluppo  urbanistico - edilizio non conciliato
con  i  valori  ambientali   ed  archeologici  dell'area  verrebbe  a
devastare il  succitato territorio in  maniera profonda e  diffusa in
molti    dei    caratteri   paesistici    tradizionali,    snaturando
definitivamente il pregevolissimo contesto;
  Rilevata  la necessita'  dell'adozione  di provvedimenti  cautelari
atti a  garantire la  conservazione di  quei particolari  aspetti che
configurano  le  motivazioni  di  una effettiva  ed  efficace  tutela
dell'area in questione;
  Considerato che  la soprintendenza archeologica di  Chieti con nota
n.  3189  del  7 maggio  1997  ha  comunicato  che  nel corso  di  un
sopralluogo svoltosi in pari data  ha potuto accertare che nel comune
di  Vasto,   in  localita'   Punta  della  Lotta   inclusa  nell'area
sopradescritta la ditta Industrie  chimiche Puccioni sta dando inizio
a  lavori di  ampliamento della  struttura gia'  esistente presso  il
Porto di Vasto e pertanto ha richiesto l'adozione di un provvedimento
di sospensione  dei lavori  che provocherebbero  danni paesaggistici,
incidendo   negativamente  sulla   integrita'  del   comprensorio  in
argomento;
  Considerato  che,  a  seguito  della richiesta  formulata  da  tale
ufficio  periferico,  in   data  9  maggio  1997   e'  stato  emanato
dall'Ufficio  centrale  per  i  beni ambientali  e  paesaggistici  il
decreto con il quale i lavori predetti sono stati sospesi;
  Considerata pertanto la necessita' di garantire una tutela efficace
ed unitaria  dell'area predetta che  costituisce un sito  idoneo alla
conservazione  del  patrimonio  archeologico  presente,  al  fine  di
valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;
  Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1,
lettera m),  della legge 8  agosto 1985,  n. 431 e'  distinguibile da
quella operata  dalla legge  1 giugno  1939, n.  1089 poiche'  ha per
oggetto non gia' direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di
interesse archeologico,  ma piuttosto il pregevole  territorio che ne
costituisce il contesto di giacenza;
  Considerato che  da quanto  sopra esposto il  territorio delimitato
nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di
interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera m), della legge 8
agosto 1985,  n. 431, per  i valori  archeologico - ambientali  e per
l'attitudine  che  il suo  profilo  presenta  alla conservazione  del
contesto  di   giacenza  del   patrimonio  archeologico   di  rilievo
nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico,
qualita'  che e'  assunta a  valore storico  culturale meritevole  di
protezione;
  Visto il parere  favorevole espresso dal comitato di  settore per i
Beni ambientali ed architettonici del  Consiglio nazionale per i Beni
culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine
alla  predetta proposta  formulata dalla  Soprintendenza archeologica
dell'Abruzzo - Chieti;
  Visto il parere  favorevole espresso dal Comitato di  settore per i
Beni  archeologici del  Consiglio nazionale  per i  Beni culturali  e
ambientali nella  seduta n. 43  del 2  settembre 1996 in  ordine alla
predetta   proposta  formulata   dalla  Soprintendenza   archeologica
sopracitata,  parere   inviato  all'Ufficio   centrale  per   i  Beni
ambientali  e paesaggistici  in data  8 maggio  1997 ed  acquisito al
protocollo in data 20 maggio 1997;
                               Decreta:
  Il comprensorio denominato "Punta Penna - Punta della Lotta - Punta
Aderci"  ricadente nel  comune  di  Vasto lungo  il  tratto di  costa
compreso  fra  il  Fosso  Lebba   e  la  localita'  "Punta  Aderci  -
Mottagrossa" nei limiti sopradescritti  ed indicati nella planimetria
acclusa  che costituisce  parte  integrante del  presente decreto  e'
compreso fra  le zone  di interesse archeologico  di cui  all'art. 1,
lettera m), della legge 8 agosto 1985 n. 431, ed e' quindi sottoposto
ai vincoli ed alle prescrizioni  previste dalla legge 29 giugno 1939,
n. 1497, e della summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431.
  La soprintendenza archeologica dell'Abruzzo  - Chieti provvedera' a
che  copia della  Gazzetta Ufficiale  contenente il  presente decreto
venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497
e dell'art.  12 del regolamento 3  giugno 1940 n. 1357,  all'albo del
comune di  Vasto e che  altra copia della Gazzetta  Ufficiale stessa,
con  relativa  planimetria  da  allegare venga  depositata  presso  i
competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al  tribunale   amministrativo   regionale
competente per territorio,  secondo le modalita' di cui  alla legge 6
dicembre 1971,  n. 1034, ovvero  e' ammesso ricorso  straordinario al
Capo  dello  Stato,  ai  sensi   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971,  n. 1199, rispettivamente entro sessanta
e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto.
   Roma, 22 maggio 1997
                                               p. Il Ministro: Bordon
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 251