IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione dela legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera m); Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996 - reg. 1, foglio 225 con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon, le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che la soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti con nota n. 7093 del 22 dicembre 1995 ha trasmesso la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera m), della sopracitata legge 8 agosto 1985 n. 431 del comprensorio denominato Punta Penna - Punta della Lotta - Punta Aderci, sito nel comune di Vasto lungo il tratto di costa compreso fra il Fosso Lebba e la localita' Punta Aderci - Mottagrossa cosi' delimitato e come dettagliato nella planimetria allegata al presente decreto: Linea di costa a sud del molo di levante del porto di Punta Penna, limite sud particella del comune di Vasto foglio 9 n. 61; strada provinciale Porto di Vasto - Vasto; limiti est e ovest particella foglio 9 n. 41 con esclusione della parte della medesima particella corrispondente ai depositi Puccioni gia' esistenti; strada comunale Punta Penna; margine settentrionale della zona urbanizzata dell'area di sviluppo industriale del Vastese con limiti nord degli stabilimenti Edilmetal, Abruzzo Imballaggi, Hydrojoint, Pamel, Imal; strada occidentale con andamento nord - sud a servizio del nucleo industriale succitato; ferrovia Pescara - Foggia; strada vicinale Mottagrossa; linea di costa sino alla radice del molo di ponente del porto di Punta Penna; limiti est delle particelle foglio 9 nn. 1 e 14; limite nord particella 253; limiti nord e ovest particella 8 sino alla radice del summenzionato molo di levante del porto di Punta Penna, con esclusione del bacino del citato porto di Punta Penna; Considerato che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa alla nota sopracitata e nella successiva nota n. 1200 del 4 aprile 1996 ha evidenziato come l'area sopra delimitata costituisca un comprensorio di eccezionale valore paesistico, conservando in buona parte intatte le caratteristiche ambientali del paesaggio storico della costa abruzzese fra Ortona e Vasto nell'area dell'antico porto della citta' romana di Histonium presso la rada di Punta Penna e come la stessa contenga numerosi resti di insediamento antico superstiti in elevato o in parte interrati quali l'abitato protostorico di Punta Aderci, con resti di capanne databili fra la fine dell'Eta' del bronzo e la prima eta' del ferro, la grande villa romana in localita' Grotta della Carneria, i resti medievali emergenti in localita' Punta della Lotta, l'abitato italico - romano di Punta Penna, con santuario di epoca ellenistica; Considerato che parte del territorio costiero del comune di Vasto e' stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale del 2 febbraio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 25 giugno 1970; Considerato che nell'area sopradescritta sono presenti beni tutelati ope legis dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, quali il territorio costiero per una fascia di profondita' di 330 metri dalla linea di battigia (art. 1, lettera a), della citata legge 431 / 1985) e il Fosso Lebba per una fascia di 150 metri dalle sponde (art. 1, lettera c), della citata legge n. 431 / 1985); Considerato che la soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, con nota n. 019916 del 13 maggio 1996 ha rilevato che la zona predetta contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo, morfologicamente omogenei, costituiti da colline degradanti sul mare, con movimenti di cunei sullo stesso mare fino a diventare rocce strapiombanti, elementi questi che formano una quinta di preparazione alla visione della maestosita' della Maiella, che domina, con il suo massiccio tutta la costa; la continuita' di collegamento tra la spiaggia sabbiosa e le scoscese scogliere della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline, sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale; Considerato che la predetta soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, con nota n. 2739 del 22 gennaio 1996 ha invitato la regione Abruzzo a voler predisporre un provvedimento di vincolo ai sensi della citata legge 1497 / 1939 per il comprensorio sopradescritto; Rilevata l'inerzia dell'Ente regionale; Considerato che uno sviluppo urbanistico - edilizio non conciliato con i valori ambientali ed archeologici dell'area verrebbe a devastare il succitato territorio in maniera profonda e diffusa in molti dei caratteri paesistici tradizionali, snaturando definitivamente il pregevolissimo contesto; Rilevata la necessita' dell'adozione di provvedimenti cautelari atti a garantire la conservazione di quei particolari aspetti che configurano le motivazioni di una effettiva ed efficace tutela dell'area in questione; Considerato che la soprintendenza archeologica di Chieti con nota n. 3189 del 7 maggio 1997 ha comunicato che nel corso di un sopralluogo svoltosi in pari data ha potuto accertare che nel comune di Vasto, in localita' Punta della Lotta inclusa nell'area sopradescritta la ditta Industrie chimiche Puccioni sta dando inizio a lavori di ampliamento della struttura gia' esistente presso il Porto di Vasto e pertanto ha richiesto l'adozione di un provvedimento di sospensione dei lavori che provocherebbero danni paesaggistici, incidendo negativamente sulla integrita' del comprensorio in argomento; Considerato che, a seguito della richiesta formulata da tale ufficio periferico, in data 9 maggio 1997 e' stato emanato dall'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici il decreto con il quale i lavori predetti sono stati sospesi; Considerata pertanto la necessita' di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela; Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431 e' distinguibile da quella operata dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 poiche' ha per oggetto non gia' direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza; Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico - ambientali e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualita' che e' assunta a valore storico culturale meritevole di protezione; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i Beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla predetta proposta formulata dalla Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i Beni archeologici del Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali nella seduta n. 43 del 2 settembre 1996 in ordine alla predetta proposta formulata dalla Soprintendenza archeologica sopracitata, parere inviato all'Ufficio centrale per i Beni ambientali e paesaggistici in data 8 maggio 1997 ed acquisito al protocollo in data 20 maggio 1997; Decreta: Il comprensorio denominato "Punta Penna - Punta della Lotta - Punta Aderci" ricadente nel comune di Vasto lungo il tratto di costa compreso fra il Fosso Lebba e la localita' "Punta Aderci - Mottagrossa" nei limiti sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che costituisce parte integrante del presente decreto e' compreso fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985 n. 431, ed e' quindi sottoposto ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431. La soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Vasto e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 22 maggio 1997 p. Il Ministro: Bordon Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 251