IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1, lettera "m"; Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225 con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Vista la deliberazione n. 23 del 20 marzo 1991 con la quale il consiglio provinciale della provincia di Lucca prendeva atto della perimetrazione, localizzazione e consistenza nel territorio provinciale delle categorie di beni elencati al quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 cosi' come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, fra i quali veniva indicato l'alveo dell'ex lago di Bientina quale zona di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera "m", della richiamata legge n. 431/1985, e trasmetteva la delibera stessa alla regione Toscana - dipartimento ambiente; Considerato che la regione Toscana non ha adottato alcun provvedimento formale di vincolo per la zona predetta; Considerato che la soprintendenza archeologica di Firenze con nota n. 26845 dell'11 dicembre 1996 ha trasmesso la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera "m", della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'area archeologica dell'ex lago di Bientina (o Sesto) ricadente nei comuni di Capannori, Porcari, Altopascio in provincia di Luccae nei comuni di Bientina e Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa e cosi' delimitata: a settentrione dall'Autostrada Firenze-Mare, a partire dal cavalcavia della strada comunale del Renaio, in comune di Porcari, e, procedendo lungo la stessa in direzione di ponente, fino a raggiungere il punto di q 11, 125 m a Ovest del miliario km 58 della stessa autostrada (cartografia IGM), entrando in comune di Capannori, da qui piega pressoche' in rettifilo verso mezzogiorno, attestandosi a Nord e a Sud del Canale Rogio su vie campestri, fino a raggiungere la strada comunale di Circonvallazione, che segue per tutto il suo corso, fino al tabernacolo sito al bivio della strada campestre non denominata subito a N-O della localita' Porto, segue poi detta strada campestre che fiancheggia il rio Forra, canalizzato, raggiungendo infine la strada vicinale di confine, di cui segue l'andamento grossolanamente NO-SE fino al bivio segnato nella cartografia IGM da quota 7, e corrispondente al ponticello sulla Fossa Cinque di Ponente, segue la detta Fossa, ormai in direzione E-O, fino al confine comunale (e di provincia) Capannori-Bientina, donde diventa rettifilo che, in direzione SSO, corre parallelo al Canale emissario, ad una distanza da questo di m 500, fino al Fosso Uno, in comune di Bientina, volge di nuovo verso ESE, seguendo detto Fosso Uno, fino alla strada provinciale Bientina-Altopascio, su cui si attesta, proseguendo verso SSO, per m 125, divenendo da qui rettifilo E-O fino alla tangente con il Rio dei Ponticelli, da qui si trasforma di nuovo in rettifilo in direzione NNE, parallelo ad Est alla citata strada provinciale, per m 3700, addentrandosi in comune di Castelfranco di Sotto, e sfruttando poi una strada campestre per raggiungere il piede delle colline delle Cerbaie, che segue per tutto il suo corso, attestandosi, in direzione zigzagante verso NNE, sulla rete di strade campestri, per questo asse viario va a toccare il Rio del Valico, confine tra i comuni di Castelfranco di Sotto e di Altopascio, nonche' di nuovo tra le province di Pisa e di Lucca, per seguire in direzione E-O detto confine, e addentrandosi in comune di Altopascio, sulla strada campestre che segna l'estremo piede del sistema collinare di Montecarlo, puntando su C. Fossetta, che peraltro evita, e, ancora sulla localita' detta nella cartografia IGM "Casetta", seguendo il tracciato di strade campestri che convergono su detta localita' Casetta, che rimane peraltro esclusa, e subito a settentrione del citato limite, raggiunta quota 8 a Est del torrente Tazzera, e del confine comunale Porcari-Altopascio, ancora in comune di Altopascio, il tracciato piega repentinamente verso sud, in parallelo al citato confine, ad una distanza da questo di m 175, fino ad innestarsi sulla strada campestre, detta nella cartografia regionale "degli Spagni", che raccorda C. Bertuccelli alla localita' Turbina, da qui prosegue appoggiandosi a detta strada vicinale, "degli Spagni", in direzione OSO, penetrando di bel nuovo in comune di Porcari, per risalire poi verso settentrione lungo la strada comunale del Leccio, fino poco a Sud della localita' detta nella cartografia IGM "Corte Spagni" (ma altrimenti denominata nella cartografia regionale) , donde, con rettilineo E-O, per le vie campestri e fosse, ritrova infine la strada comunale del Renaio, per cui ritorna al cavalcavia dell'autostrada Firenze-Mare donde partiva; Considerato che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa alla nota sopracitata ha evidenziato come l'area sopra delimitata costituisca una rara testimonianza di paesaggio antico, non sconvolto dalla millenaria continuita' della storia, connotato dall'eccellente stato di conservazione del sistema fluviale a cui sono connessi i diversi sistemi insediativi pluristratificati (dall'Eta' del Bronzo e del Ferro fino al sistema degli insediamenti etruschi ed alla rete degli impianti di eta' romana) che si sono succeduti nel corso del tempo e come sia rinvenibile nell'area medesima una forte interconnessione fra i singoli siti ed il paesaggio antico che presenta un ottimo stato di conservazione, testimoniata appunto dalla presenza continua di insediamenti paleolitici, protovillanoviani, etruschi, romani; Considerato che nella zona in questione sono presenti numerosi beni per i quali la medesima soprintendenza ha rilevato l'interesse archeologico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089; Considerato che l'attuale assetto dell'area sopradescritta, esito di una ricolonizzazione datata al XVI secolo che ha riorganizzato il sistema dei fossati e degli antichi rii canalizzati, realizzando le opere di sistemazione agraria, suddividendo i campi e disponendo i casali lungo i corsi d'acqua, presenta quell'integrazione fra aspetti archeologici e paesaggistici presupposta dall'art. 1, lettera "m" della legge 8 agosto 1985, n. 431; Considerata pertanto la necessita' di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela; Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera "m", della legge 8 agosto 1985 n. 431 e' distinguibile da quella operata dalla legge 1089/1939 poiche' ha per oggetto non gia' direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza; Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera "m" della legge 8 agosto 1985 n. 431, per i valori archeologico paesistici e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualita' che e' assunta a valore storico culturale meritevole di protezione; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 13 febbraio 1997 in ordine alla predetta proposta formulata dalla soprintendenza archeologica di Firenze; Decreta: L'area archeologica dell'ex lago di Bientina (o Sesto) ricadente nei comuni di Capannori, Porcari, Altopascio in provincia di Lucca e nei comuni di Bientina e Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa nei limiti sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che costituisce parte integrante del presente decreto, e' compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera "m", della legge 8 agosto 1985 n. 431, ed e' quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della summenzionata legge 8 agosto 1985 n. 431. La soprintendenza archeologica di Firenze provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni sopramenzionati e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni medesimi. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 3 giugno 1997 p. Il Ministro: Bordon Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 258