IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1, lettera "m";
  Vista  la  decisione  n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI
sezione del Consiglio di Stato;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte
dei  conti  il  18  giugno  1996, registro n. 1, foglio n. 225 con il
quale  sono  state  delegate  all'on. Sottosegretario di Stato Willer
Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno
1939, n. 1497;
  Vista  la  deliberazione  n.  23  del 20 marzo 1991 con la quale il
consiglio  provinciale  della  provincia di Lucca prendeva atto della
perimetrazione,   localizzazione   e   consistenza   nel   territorio
provinciale   delle  categorie  di  beni  elencati  al  quinto  comma
dell'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977  n.  616  cosi' come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto
1985  n.  431,  fra  i  quali veniva indicato l'alveo dell'ex lago di
Bientina  quale  zona  di  interesse  archeologico di cui all'art. 1,
lettera  "m",  della  richiamata  legge n. 431/1985, e trasmetteva la
delibera stessa alla regione Toscana - dipartimento ambiente;
  Considerato   che   la   regione  Toscana  non  ha  adottato  alcun
provvedimento formale di vincolo per la zona predetta;
  Considerato  che la soprintendenza archeologica di Firenze con nota
n. 26845 dell'11 dicembre 1996 ha trasmesso la proposta di inclusione
fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera "m",
della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'area archeologica
dell'ex lago di Bientina (o Sesto) ricadente nei comuni di Capannori,
Porcari,  Altopascio  in provincia di Luccae nei comuni di Bientina e
Castelfranco  di  Sotto  in  provincia  di Pisa e cosi' delimitata: a
settentrione  dall'Autostrada  Firenze-Mare, a partire dal cavalcavia
della strada comunale del Renaio, in comune di Porcari, e, procedendo
lungo  la stessa in direzione di ponente, fino a raggiungere il punto
di  q  11,  125  m a Ovest del miliario km 58 della stessa autostrada
(cartografia  IGM),  entrando  in  comune  di Capannori, da qui piega
pressoche'  in  rettifilo  verso mezzogiorno, attestandosi a Nord e a
Sud  del  Canale Rogio su vie campestri, fino a raggiungere la strada
comunale  di Circonvallazione, che segue per tutto il suo corso, fino
al  tabernacolo  sito  al bivio della strada campestre non denominata
subito  a N-O della localita' Porto, segue poi detta strada campestre
che  fiancheggia  il  rio  Forra, canalizzato, raggiungendo infine la
strada  vicinale di confine, di cui segue l'andamento grossolanamente
NO-SE  fino  al  bivio  segnato  nella  cartografia IGM da quota 7, e
corrispondente  al ponticello sulla Fossa Cinque di Ponente, segue la
detta  Fossa,  ormai in direzione E-O, fino al confine comunale (e di
provincia)   Capannori-Bientina,  donde  diventa  rettifilo  che,  in
direzione  SSO,  corre parallelo al Canale emissario, ad una distanza
da  questo  di m 500, fino al Fosso Uno, in comune di Bientina, volge
di  nuovo  verso  ESE,  seguendo  detto  Fosso  Uno, fino alla strada
provinciale Bientina-Altopascio, su cui si attesta, proseguendo verso
SSO, per m 125, divenendo da qui rettifilo E-O fino alla tangente con
il  Rio  dei Ponticelli, da qui si trasforma di nuovo in rettifilo in
direzione NNE, parallelo ad Est alla citata strada provinciale, per m
3700,  addentrandosi in comune di Castelfranco di Sotto, e sfruttando
poi una strada campestre per raggiungere il piede delle colline delle
Cerbaie, che segue per tutto il suo corso, attestandosi, in direzione
zigzagante verso NNE, sulla rete di strade campestri, per questo asse
viario  va  a  toccare  il  Rio  del  Valico, confine tra i comuni di
Castelfranco  di  Sotto  e  di  Altopascio,  nonche'  di nuovo tra le
province  di  Pisa  e  di  Lucca,  per seguire in direzione E-O detto
confine,  e  addentrandosi  in  comune  di  Altopascio,  sulla strada
campestre   che  segna  l'estremo  piede  del  sistema  collinare  di
Montecarlo,  puntando  su  C. Fossetta, che peraltro evita, e, ancora
sulla  localita'  detta  nella cartografia IGM "Casetta", seguendo il
tracciato  di  strade  campestri  che  convergono  su detta localita'
Casetta,  che  rimane  peraltro  esclusa, e subito a settentrione del
citato  limite,  raggiunta  quota 8 a Est del torrente Tazzera, e del
confine  comunale Porcari-Altopascio, ancora in comune di Altopascio,
il  tracciato  piega repentinamente verso sud, in parallelo al citato
confine, ad una distanza da questo di m 175, fino ad innestarsi sulla
strada  campestre,  detta nella cartografia regionale "degli Spagni",
che  raccorda  C. Bertuccelli alla localita' Turbina, da qui prosegue
appoggiandosi  a  detta strada vicinale, "degli Spagni", in direzione
OSO,  penetrando  di bel nuovo in comune di Porcari, per risalire poi
verso  settentrione  lungo la strada comunale del Leccio, fino poco a
Sud  della  localita'  detta nella cartografia IGM "Corte Spagni" (ma
altrimenti  denominata  nella  cartografia  regionale)  ,  donde, con
rettilineo  E-O,  per  le  vie  campestri  e fosse, ritrova infine la
strada   comunale   del   Renaio,   per  cui  ritorna  al  cavalcavia
dell'autostrada Firenze-Mare donde partiva;
  Considerato  che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa
alla  nota  sopracitata  ha  evidenziato come l'area sopra delimitata
costituisca una rara testimonianza di paesaggio antico, non sconvolto
dalla  millenaria continuita' della storia, connotato dall'eccellente
stato  di  conservazione  del  sistema fluviale a cui sono connessi i
diversi sistemi insediativi pluristratificati (dall'Eta' del Bronzo e
del  Ferro  fino  al sistema degli insediamenti etruschi ed alla rete
degli  impianti  di  eta' romana) che si sono succeduti nel corso del
tempo   e   come   sia   rinvenibile  nell'area  medesima  una  forte
interconnessione  fra  i  singoli  siti  ed  il  paesaggio antico che
presenta un ottimo stato di conservazione, testimoniata appunto dalla
presenza  continua  di  insediamenti  paleolitici, protovillanoviani,
etruschi, romani;
  Considerato che nella zona in questione sono presenti numerosi beni
per  i  quali  la  medesima  soprintendenza  ha  rilevato l'interesse
archeologico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
  Considerato  che  l'attuale assetto dell'area sopradescritta, esito
di  una ricolonizzazione datata al XVI secolo che ha riorganizzato il
sistema  dei  fossati e degli antichi rii canalizzati, realizzando le
opere  di  sistemazione  agraria, suddividendo i campi e disponendo i
casali lungo i corsi d'acqua, presenta quell'integrazione fra aspetti
archeologici  e  paesaggistici  presupposta  dall'art. 1, lettera "m"
della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Considerata pertanto la necessita' di garantire una tutela efficace
ed  unitaria  dell'area  predetta che costituisce un sito idoneo alla
conservazione  del  patrimonio  archeologico  presente,  al  fine  di
valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;
  Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1,
lettera  "m",  della  legge  8 agosto 1985 n. 431 e' distinguibile da
quella  operata dalla legge 1089/1939 poiche' ha per oggetto non gia'
direttamente  o  indirettamente  i  beni  riconosciuti  di  interesse
archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce
il contesto di giacenza;
  Considerato  che  da  quanto sopra esposto il territorio delimitato
nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di
interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera "m" della legge 8
agosto  1985  n.  431,  per  i  valori  archeologico paesistici e per
l'attitudine  che  il  suo  profilo  presenta  alla conservazione del
contesto   di   giacenza   del  patrimonio  archeologico  di  rilievo
nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico,
qualita'  che  e'  assunta  a  valore storico culturale meritevole di
protezione;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni  ambientali  ed  architettonici  e dal comitato di settore per i
beni  archeologici  del  Consiglio  nazionale  per i beni culturali e
ambientali  riunitisi in seduta congiunta in data 13 febbraio 1997 in
ordine   alla   predetta   proposta  formulata  dalla  soprintendenza
archeologica di Firenze;
                              Decreta:
  L'area  archeologica  dell'ex  lago di Bientina (o Sesto) ricadente
nei  comuni di Capannori, Porcari, Altopascio in provincia di Lucca e
nei  comuni  di Bientina e Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa
nei  limiti  sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che
costituisce parte integrante del presente decreto, e' compresa tra le
zone  di  interesse  archeologico  indicate  all'art. 1, lettera "m",
della  legge 8 agosto 1985 n. 431, ed e' quindi sottoposta ai vincoli
ed  alle  prescrizioni  previste dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e
della summenzionata legge 8 agosto 1985 n. 431.
  La  soprintendenza  archeologica di Firenze provvedera' a che copia
della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa
ai  sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n.
1497  e  dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo
dei comuni sopramenzionati e che altra copia della Gazzetta Ufficiale
stessa,  con relativa planimetria da allegare venga depositata presso
i competenti uffici dei comuni medesimi.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6  dicembre 1971 n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 3 giugno 1997
                                               p. Il Ministro: Bordon
 Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 258