IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalita' che devono essere osservate dai sostituti d'imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza; Visto il Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta; Visti gli artt. 1 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, con il quale e' stato approvato il mod. 730 da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1997, con il quale sono state apportate, tra l'altro, modificazioni al decreto ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730; Visti gli artt. 1 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995, con il quale e' stato approvato il mod. 730 da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto l'art. 3, comma 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato approvato il mod. 770 da presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina, tra l'altro i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni mod. 770; Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalita' per l'invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni mod. 770; Ritenuta, infine, la necessita' di stabilire le modalita' di invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730; Decreta: Art. 1. 1. I sostituti d'imposta che presentano le dichiarazioni mod. 770 su supporto magnetico devono predisporre i relativi supporti magnetici, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A al presente decreto. 2. I supporti magnetici devono essere consegnati dai sostituti d'imposta unicamente al modello base, agli eventuali modelli aggiuntivi del quadro L e dei quadri N, P, Q, R, S e T e, se ne ricorrono le condizioni per la compilazione, al mod. 770/U, all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del sostituto, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione mod. 770.