IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  l'art.  78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, che disciplina le modalita' che devono essere  osservate  dai
sostituti  d'imposta  per  consentire l'adempimento degli obblighi di
dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti  e  ai  pensionati
che intendono avvalersi della loro assistenza;
   Visto  il  Titolo  I del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre  1992,  n.  395,  con  il  quale  e'   stata   disciplinata
l'assistenza  fiscale  ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei sostituti d'imposta;
   Visti gli artt. 1 e 6 del decreto del Ministro  delle  finanze  29
ottobre  1996,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, con il quale e' stato approvato
il mod. 730 da presentare nell'anno  1997  da  parte  dei  lavoratori
dipendenti  e  pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale
dei sostituti d'imposta;
   Visto il decreto del Ministro  delle  finanze  13  febbraio  1997,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17 febbraio 1997, con il
quale sono state apportate, tra  l'altro,  modificazioni  al  decreto
ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730;
   Visti  gli  artt.  1 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 25
ottobre 1995, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995, con il quale e' stato approvato
il  mod.  730  da  presentare  nell'anno 1996 da parte dei lavoratori
dipendenti  e  pensionati  che  intendono  avvalersi  dell'assistenza
fiscale dei sostituti d'imposta;
   Visto  l'art.  3,  comma  1  e  3,  del decreto del Ministro delle
finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato
approvato il mod. 770 da  presentare  nell'anno  1997  da  parte  dei
sostituti d'imposta;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che disciplina, tra l'altro i termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni mod. 770;
   Ritenuta   la   necessita'   di   stabilire   il   contenuto,   le
caratteristiche    tecniche    e    le    modalita'    per    l'invio
all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta  dei
supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni mod. 770;
   Ritenuta, infine, la necessita' di stabilire le modalita' di invio
all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, che
hanno  prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, dei supporti
magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. I sostituti d'imposta che presentano le dichiarazioni mod.  770
su   supporto   magnetico  devono  predisporre  i  relativi  supporti
magnetici, secondo le specifiche tecniche stabilite  nell'allegato  A
al presente decreto.
   2.  I  supporti  magnetici  devono essere consegnati dai sostituti
d'imposta  unicamente  al  modello  base,  agli   eventuali   modelli
aggiuntivi  del  quadro  L  e  dei  quadri N, P, Q, R, S e T e, se ne
ricorrono  le  condizioni  per  la  compilazione,  al   mod.   770/U,
all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio
fiscale  del  sostituto,  nei  termini stabiliti per la presentazione
della dichiarazione mod. 770.