IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la  legge 28 gennaio 1994,  n. 84, recante norme  di riordino
della legislazione in materia  portuale e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 13  luglio  1995,  n. 287  convertito  con
modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 343;
  Visto  il decreto-legge  21 marzo  1996, n.  146, convertito  nella
legge 23 dicembre 1996, n. 647;
  Visto  il decreto  ministeriale 27  febbraio 1997  con il  quale e'
stato  rideterminato,  nell'ambito  delle eccedenze,  il  numero  dei
lavoratori e dei dipendenti di ciascuna compagnia - impresa portuale,
compresa la Compagnia carenanti del  porto di Genova, da collocare in
cassa integrazione  straordinaria per  i periodi 1  gennaio-30 giugno
1996  e 1  luglio-31  dicembre 1996,  avuto  riguardo alle  effettive
esigenze determinatesi nel corso dei periodi suindicati;
  Considerato  che   dalle  verifiche  effettuate  il   beneficio  di
integrazione salariale non e'  stato pienamente utilizzato per l'anno
1996 dai  lavoratori e  dai dipendenti  suindicati, per  un ammontare
complessivo di 61.464 giornate;
  Valutato,  pertanto, che  il numero  di giornate  residue di  cassa
integrazione non  utilizzate nell'intero  anno 1996  di cui  al comma
precedente  corrispondono,  in  relazione al  periodo  considerato  1
gennaio-31 marzo 1997, a n. 788 unita';
  Ritenuto,  stante l'andamento  dei traffici  e la  ristrutturazione
ancora  in corso  nel  settore, di  procedere all'assegnazione  delle
restanti  disponibilita'  nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna
compagnia - impresa portuale, tenuto conto delle singole realta';
  Valutata  l'opportunita'  di   procedere,  nell'assegnazione  delle
unita'  da collocare  in cassa  integrazione guadagni  straordinaria,
sulla base dei  criteri fissati dall'art. 4  del decreto ministeriale
13 maggio 1995;
  Considerato  che   la  vigilanza  sull'applicazione   del  presente
decreto, anche al fine di evitare forme distorsive di concorrenza, e'
esercitata  dall'ispettorato  provinciale  del lavoro  e  dalla  sede
provinciale  dell'INPS,   su  loro  iniziativa  o   dietro  richiesta
dell'Autorita'  portuale  e,  laddove non  istituita,  dell'Autorita'
marittima;
  Ritenuto  che  il  responsabile di  ciascuna  compagniaimpresa  che
usufruisce del  beneficio della  cassa integrazione  straordinaria e'
tenuto a  comunicare all'Autorita' portuale ovvero  ove non istituita
all'Autorita'  marittima   alla  fine  di  ogni   mese  la  posizione
giornaliera di  ciascun lavoratore al  fine di assicurare  la massima
trasparenza in ordine all'utilizzo di detto istituto;
  Ritenuto,  altresi', che  l'applicazione non  corretta delle  norme
sulla cassa integrazione e  delle disposizioni contenute nel presente
decreto  da'  luogo  all'adozione   dei  provvedimenti  previsti  nei
confronti   dei    trasgressori,   ferme   restando    le   eventuali
responsabilita' penali;
  Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero delle unita' da  collocare in cassa integrazione guadagni
straordinaria  viene attribuito  per  il periodo  1 gennaio-31  marzo
1997,   nel   limite   di   788  unita',   suddivise   per   ciascuna
compagniaimpresa portuale secondo  quanto risulta dall'unita tabella,
che fa parte integrante del presente decreto.