IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 343; Visto il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1997 con il quale e' stato rideterminato, nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti di ciascuna compagnia - impresa portuale, compresa la Compagnia carenanti del porto di Genova, da collocare in cassa integrazione straordinaria per i periodi 1 gennaio-30 giugno 1996 e 1 luglio-31 dicembre 1996, avuto riguardo alle effettive esigenze determinatesi nel corso dei periodi suindicati; Considerato che dalle verifiche effettuate il beneficio di integrazione salariale non e' stato pienamente utilizzato per l'anno 1996 dai lavoratori e dai dipendenti suindicati, per un ammontare complessivo di 61.464 giornate; Valutato, pertanto, che il numero di giornate residue di cassa integrazione non utilizzate nell'intero anno 1996 di cui al comma precedente corrispondono, in relazione al periodo considerato 1 gennaio-31 marzo 1997, a n. 788 unita'; Ritenuto, stante l'andamento dei traffici e la ristrutturazione ancora in corso nel settore, di procedere all'assegnazione delle restanti disponibilita' nell'ambito delle eccedenze di ciascuna compagnia - impresa portuale, tenuto conto delle singole realta'; Valutata l'opportunita' di procedere, nell'assegnazione delle unita' da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria, sulla base dei criteri fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 1995; Considerato che la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, anche al fine di evitare forme distorsive di concorrenza, e' esercitata dall'ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa o dietro richiesta dell'Autorita' portuale e, laddove non istituita, dell'Autorita' marittima; Ritenuto che il responsabile di ciascuna compagniaimpresa che usufruisce del beneficio della cassa integrazione straordinaria e' tenuto a comunicare all'Autorita' portuale ovvero ove non istituita all'Autorita' marittima alla fine di ogni mese la posizione giornaliera di ciascun lavoratore al fine di assicurare la massima trasparenza in ordine all'utilizzo di detto istituto; Ritenuto, altresi', che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto da' luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilita' penali; Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996; Decreta: Art. 1. Il numero delle unita' da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria viene attribuito per il periodo 1 gennaio-31 marzo 1997, nel limite di 788 unita', suddivise per ciascuna compagniaimpresa portuale secondo quanto risulta dall'unita tabella, che fa parte integrante del presente decreto.