IL RETTORE
  Visto  lo statuto  dell'Universita' degli  studi della  Basilicata,
emanato  con decreto  rettorale  n.  581 del  7  aprile  1994, ed  in
particolare l'art. 29 il quale dispone che, in attesa dell'emanazione
del regolamento didattico d'Ateneo di  cui all'art. 11 della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983,
n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto  30 settembre  1938,  n. 1652,  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge n. 341 / 1990;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Visto il decreto ministeriale del  22 maggio 1995 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.   166  del  18  luglio   1995);  che  prevede
l'adeguamento dell'ordinamento  didattico universitario relativamente
ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria;
  Visto il decreto  ministeriale del 31 marzo  1994 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  229 del  30  settembre 1995)  che prevede  il
curriculum dei diplomi della facolta' di ingegneria;
  Vista  la  legge  n.  341  / 1990  che  prevede  la  riforma  degli
ordinamenti didattici;
  Considerato  che  i corsi  di  laurea  afferenti alla  facolta'  di
ingegneria  rientrano   nell'ordinamento  didattico   nazionale  alla
tabella  XXIX  del  regio  decreto  30 settembre  1938,  n.  1652,  e
successive modificazioni;
  Considerato  che i  corsi di  diploma universitario  afferenti alla
facolta' di ingegneria rientrano nell'ordinamento didattico nazionale
alla tabella XXIX-bis del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  12  aprile  1994  e  6  maggio  1994  che  hanno
individuato  i  settori  scientificodisciplinari  degli  insegnamenti
universitari ai sensi  dell'art. 14 della legge 19  novembre 1990, n.
341;
  Viste le  deliberazioni del consiglio della  facolta' di ingegneria
del 17  luglio 1996, del  senato accademico dell'8 ottobre  1996, del
consiglio  di   amministrazione  del  10  ottobre   1996,  che  hanno
deliberato  l'inserimento a  statuto delle  modifiche all'ordinamento
didattico  e dei  settori scientificodisciplinari  degli insegnamenti
universitari ai sensi  dell'art. 14 della legge 19  novembre 1990, n.
341;
  Atteso che l'art.  17 del regio decreto n. 1592  del 31 agosto 1933
"Approvazione del testo unico  delle leggi sull'istruzione superiore"
prevede che  gli "...  statuti sono  proposti dal  senato accademico,
uditi  il consiglio  di amministrazione  e le  facolta' o  scuole che
costituiscono l'universita' o l'istituto  ..." e che le modificazioni
da  apportare agli  statuti "...  sono proposte  ed approvate  con le
medesime modalita' ...";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;
  Visto il  parere del Consiglio  universitario nazionale in  data 18
aprile 1997.
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi della Basilicata approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente modificato
come segue:
                               Art. 1.
  Gli articoli 28 e 187, concernente le lauree e diplomi universitari
afferenti alla  facolta' di  ingegneria, sono soppressi  e sostituiti
dai seguenti nuovi articoli:
  L'art. 28 dello statuto viene cosi' modificato:
  La facolta' di ingegneria conferisce:
    a) laurea in ingegneria civile;
    b) laurea in ingegneria edile;
    c) laurea in ingegneria elettronica;
    d) laurea in ingegneria meccanica;
    e) laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
    f) diploma  universitario in  ingegneria  dell'ambiente  e  delle
risorse, con sede a Matera;
  g)  diploma  universitario in  ingegneria  elettronica  con sede  a
Potenza.