IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1995 - supplemento ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995 concernente l'adozione dei nuovi "modelli di dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino" e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1997 n. 131 contenente disposizioni riguardanti "il divieto di vinificazione per le uve da mensa e modalita' applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine"; Ritenuta l'opportunita' di apportare integrazioni alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 1 agosto 1995, al fine di definire, in particolare, taluni adempimenti relativi alla compilazione dei modelli di dichiarazione da parte dei soggetti che provvedono alla consegna e alla trasformazione delle uve da mensa; Decreta: Articolo unico 1. I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vitivinicola allegati al decreto ministeriale 1 agosto 1995 sono integrati, a decorrere dalla campagna 1997 / 1998, dal modello e dagli allegati annessi al presente decreto. Le istruzioni per la compilazione relative agli allegati M2 e F4 sono contenute nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. 2. All'art. 4 del decreto ministeriale 1 agosto 1995 e' aggiunto il seguente comma: I produttori obbligati alla presentazione del modello allegato M2 che cedono il mosto ottenuto dalla trasformazione delle uve da mensa, devono allegare alla propria dichiarazione l'elenco di coloro ai quali hanno ceduto detto prodotto con le indicazioni che figurano nelle istruzioni allegate. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. Roma, 6 agosto 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1997 Registro n. 2, Politiche agricole, foglio n. 244