IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1 968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110; Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1996, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'ottocentesimo anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996, concernente le modalita' di cessione ed il contingente delle monete suddette; Vista la nota PZ / 2661 del 20 giugno 1997 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito; Considerato che risultano vendute 7.010 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse; Decreta: Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'ottocentesimo anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma, gia' fissato con il decreto ministeriale del 3 ottobre 1996 citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 350.500.000 pari a n. 7.010 pezzi. Il presente decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1997 Il Ministro: Ciampi