IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della  legge 18 marzo 1 968, n.  309, che prevede la
cessione  di  monete di  speciale  fabbricazione  o scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 2 della legge 3  dicembre 1993, n. 500, concernente la
coniazione e l'emissione di  monete celebrative o commemorative anche
nei  tagli  da lire  mille,  cinquemila,  diecimila, cinquantamila  e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;
  Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  35  del 12  febbraio 1996,  con  il quale  si
autorizza  l'emissione  di  monete  d'oro da  L.  50.000  celebrative
dell'ottocentesimo anniversario  dell'edificazione del  Battistero di
Parma;
  Visto  il decreto  ministeriale  3 ottobre  1996, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  241  del 14  ottobre  1996,  concernente  le
modalita' di cessione ed il contingente delle monete suddette;
  Vista la nota PZ / 2661 del  20 giugno 1997 con la quale l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato  ha comunicato il numero delle monete
cedute entro il termine stabilito;
  Considerato  che   risultano  vendute  7.010  monete,   si  ritiene
opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;
                               Decreta:
  Il contingente in  valore nominale delle monete d'oro  da L. 50.000
celebrative  dell'ottocentesimo  anniversario  dell'edificazione  del
Battistero di Parma,  gia' fissato con il decreto  ministeriale del 3
ottobre  1996  citato  nelle  premesse,  viene  rideterminato  in  L.
350.500.000 pari a n. 7.010 pezzi.
  Il presente decreto  sara' inviato alla ragioneria  centrale per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi