IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1 968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110; Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1995, con il quale si autorizza l'emissione ed il contingente delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1995, concernente le modalita' di cessione delle monete suddette; Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1996, concernente la proroga dei termini di prenotazione e vendita delle monete di cui trattasi; Vista la nota PZ/2660 del 20 giugno 1997 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito; Considerato che risultano vendute 9.221 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse; Decreta: Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova, gia' fissato con il decreto ministeriale del 25 ottobre 1995 citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 461.050.000 pari a n. 9.221 pezzi. Il presente decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1997 Il Ministro: Ciampi