IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della  legge 18 marzo 1 968, n.  309, che prevede la
cessione  di  monete di  speciale  fabbricazione  o scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto l'art. 1  della legge 20 aprile 1978, n.  154, concernente la
costituzione   della   Sezione    Zecca   nell'ambito   dell'Istituto
Poligrafico dello Stato;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 2 della legge 3  dicembre 1993, n. 500, concernente la
coniazione e l'emissione di  monete celebrative o commemorative anche
nei  tagli  da lire  mille,  cinquemila,  diecimila, cinquantamila  e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto  ministeriale 30  gennaio 1996,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  35   del  12  febbraio   1996,  concernente
l'emissione  di   monete  d'argento  da  L.   1.000  celebrative  del
centenario della nascita di Eugenio Montale;
  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo1996, n. 110;
  Visto  il decreto  ministeriale  3 ottobre  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.241 del 14 ottobre 1996, concernente l'emissione
e le modalita'  di cessione delle serie speciali  di monete millesimo
1996 nella versione "ordinaria" ed in quella "proof";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente in valore nominale  delle monete d'argento da L. 500
"Caravelle",   inserite  nelle   serie  speciali   per  collezionisti
millesimo  1996,   da  aggiungersi  ai  contingenti   fissati  con  i
precedenti provvedimenti,  e' stabilito in complessive  L. 26.500.000
pari a n. 53.000 pezzi, di cui:
  L. 22.500.000 pari a n. 45.000  pezzi, per le monete nella versione
"ordinaria";
  L. 4.000.000  pari a n. 8.000,  pezzi per le monete  nella versione
"proof".