IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1 968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1996, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative del centenario della nascita di Eugenio Montale; Visto l'art. 8 della legge 6 marzo1996, n. 110; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.241 del 14 ottobre 1996, concernente l'emissione e le modalita' di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1996 nella versione "ordinaria" ed in quella "proof"; Decreta: Art. 1. Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 "Caravelle", inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1996, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, e' stabilito in complessive L. 26.500.000 pari a n. 53.000 pezzi, di cui: L. 22.500.000 pari a n. 45.000 pezzi, per le monete nella versione "ordinaria"; L. 4.000.000 pari a n. 8.000, pezzi per le monete nella versione "proof".