IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista la  legge 13 luglio  1965, n.  825, concernente il  regime di
imposizione  fiscale dei  prodotti oggetto  di monopolio  di Stato  e
successive modificazioni;
  Vista  la legge  10 dicembre  1975, n.  724, che  reca disposizioni
sulla  importazione e  commercializzazione all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 7  marzo 1985, n.  76, e  successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita',
con i quali  sono state dettate specifiche  disposizioni tecniche per
il  condizionamento  e  l'etichettatura   dei  prodotti  del  tabacco
conformemente alle  prescrizioni delle direttive del  Consiglio delle
comunita' europee n. 89 / 622 e 92 / 41 CEE;
  Visti i  decreti del 14  febbraio e 22 aprile  1997, con cui  si e'
provveduto, tra l'altro, all'inserimento  nella tariffa di vendita di
nuove marche di tabacchi lavorati esteri;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Vista la  richiesta dell'importatore  intesa, ai sensi  dell'art. 2
della legge 13  luglio 1965, n. 825, cosi'  come modificato dall'art.
27  del decreto  -  legge 30  agosto 1993,  n.  331, convertito,  con
modificazioni,  dalla legge  29 ottobre  1993, n.  427, ad  apportare
variazioni all'inserimento nella  tariffa di vendita di  una marca di
tabacco  lavorato,  nelle  classificazioni  dei prezzi  di  cui  alla
tabella  allegato  A  al  decreto  28 febbraio  1997,  che  fissa  la
ripartizione dei prezzi stessi ai sensi  della legge 7 marzo 1985, n.
76;
  Ritenuto che,  ai sensi  dell'art. 2 della  citata legge  13 luglio
1965,  n.   825,  e  successive  modificazioni,   occorre  provvedere
all'inserimento,  nella  tariffa  di  vendita, di  alcune  marche  di
tabaccchi  lavorati  esteri di  provenienza  CEE  (in conformita'  ai
prezzi  richiesti   dai  fabbricanti   e  dagli   importatori)  nelle
classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati B
e  D, fissate  dal decreto  ministeriale previsto  dall'art. 9  della
legge 7 marzo 1985, n. 76;
  Ritenuto, altresi', che occorre  provvedere, a seguito di richiesta
delle ditte fornitrici, a modificare la denominazione di una marca di
sigari naturali, nonche' ad inserire due sigari, attualmente iscritti
nella  tariffa di  vendita tra  i  prodotti di  provenienza CEE,  tra
quelli di provenienza extra - CEE;
  Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Decreta:
                               Art. 1.
  L'inserimento  nelle  classificazioni   della  tariffa  di  vendita
stabilita dalla tabella allegato A  al decreto 28 febbraio 1997 della
sottoindicata marca di sigarette e' variato come segue:
                              Sigarette
                             (Tabella A)
                           Prodotti esteri
                           (Marche estere)
Davidoff Menthol da L. 250.000 a L. 260.000 il kg conv.