IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale - unitamente
ad altre indicazioni geografiche tipiche  della regione Campania - e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Galluccio" ed e'
stato approvato  il relativo  disciplinare di  produzione, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1995;
  Visto il  proprio decreto  9 aprile  1996 con  il quale  sono state
apportate alcune rettifiche ai  disciplinari di produzione, approvati
con  il  decreto   in  precedenza  citato,  concernenti   i  vini  ad
indicazione geografica tipica prodotti nella regione Campania;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento   della    denominazione   di    origine   controllata
"Galluccio";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata "Galluccio"
e  del relativo  disciplinare  di produzione  formulata dal  Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere al  riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata  per il  vino  "Galluccio"  e
all'approvazione   del  relativo   disciplinare   di  produzione   in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di  produzione,  prevede   che  i
disciplinari  di  produzione  vengano approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta  la denominazione  di origine controllata  del vino
"Galluccio"  ed   e'  approvato,  nel  testo   annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione   e'  riservata  al  vino   che  risponde  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel predetto  disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1997.