IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministeriali e dirigenziali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita dei vini anche nelle tipologie passito, vin santo, spumante, recioto, amarone od altra tipologia similare contraddistinta con uno specifico nome e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministeriali e dirigenziali con i quali sono state apportate modifiche ai disciplinari di produzione sopra specificati; Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadente nell'ambito di una azienda ed avente una base ampelografica uguale o compatibile per la produzione di un vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita passito, vin santo, spumante, recioto, amarone o altra tipologia similare contraddistinta con uno specifico nome e per la produzione di un vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, possano essere destinate, all'atto della vendemmia, alla produzione sia di uno o piu' dei vini, nelle tipologie sopra indicate, sia di altro vino a denominazione di origine; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha espresso parere favorevole della richiesta di cui trattasi ed ha proposto che venga emanata apposita disposizione al riguardo; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali delle zone di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione dei vini in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati; Ritenuto pertanto di doversi procedere alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, apposita integrazione alle disposizioni previste dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita con riguardo alla produzione delle tipologie sopra specificate, in conformita' del parere e della proposta espressi dal Comitato suddetto; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute e i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Nel caso in cui il disciplinare di produzione relativo ad una denominazione di origine controllata o controllata e garantita contempli una o piu' tipologie di vini, tra le quali la tipologia passito, vin santo, spumante, recioto, amarone o altra tipologia similare contraddistinta con uno specifico nome e per dette tipologie preveda la stessa base ampelografica riferibile ad altra tipologia e nel caso in cui il disciplinare di produzione relativo ad una denominazione di origine controllata o controllata e garantita contempli esclusivamente una o piu' delle tipologie passito, vin santo, spumante, recioto, amarone o altra tipologia similare contraddistinta da uno specifico nome e preveda per detti vini una base ampelografica uguale o compatibile con quella riferibile ad altro vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, il cui disciplinare di produzione non contempli a sua volta una delle tipologie sopra specificate, e' consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata ricadente nell'ambito di una azienda ed avente una base ampelografica uguale o compatibile per due diverse tipologie di uno stesso vino a denominazione di origine o per due vini a denominazione di origine, dei quali uno contraddistinto con una specificazione relativa alle tipologie sopra indicate, possano essere destinate, all'atto della vendemmia, in parte alla produzione di un vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita passito, vin santo, spumante, recioto, amarone o altra tipologia similare contraddistinta con uno specifico nome e in parte alla produzione di un vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita diverso da dette tipologie. La facolta' di cui al precedente comma e' subordinata alle condizioni che: la superficie vitata risulti iscritta all'albo o agli albi dei vigneti per entrambe le tipologie interessate; la somma delle quantita' delle uve destinate alla produzione dell'una e dell'altra tipologia non superi il piu' elevato limite di resa uva / ettaro fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati; siano rispettati nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva / vino e i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve; le uve destinate a ciascuna delle diverse tipologie da elaborare con il prodotto di una superfice separatamente iscritta all'albo dei vigneti, corrispondano oltre che ai requisiti di cui sopra, anche alla base ampelografica prescritta dai disciplinari di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1997 Il dirigente: Adinolfi