IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ministeriali e  dirigenziali con i quali sono
state  riconosciute   le  denominazioni  di  origine   controllata  e
controllata e garantita  dei vini anche nelle  tipologie passito, vin
santo,  spumante,  recioto,  amarone   od  altra  tipologia  similare
contraddistinta  con uno  specifico  nome e  sono  stati approvati  i
relativi disciplinari di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ministeriali e  dirigenziali con i quali sono
state  apportate  modifiche  ai   disciplinari  di  produzione  sopra
specificati;
  Viste le  istanze presentate  dagli interessati intese  ad ottenere
che  le uve  derivanti  da una  stessa  superficie vitata,  ricadente
nell'ambito di una azienda ed  avente una base ampelografica uguale o
compatibile per la  produzione di un vino a  denominazione di origine
controllata o  controllata e garantita passito,  vin santo, spumante,
recioto, amarone  o altra tipologia similare  contraddistinta con uno
specifico nome  e per  la produzione  di un  vino a  denominazione di
origine  controllata  o  controllata   e  garantita,  possano  essere
destinate, all'atto  della vendemmia,  alla produzione  sia di  uno o
piu' dei  vini, nelle tipologie sopra  indicate, sia di altro  vino a
denominazione di origine;
  Considerato  che  il   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini  ha espresso  parere favorevole  della
richiesta di cui  trattasi ed ha proposto che  venga emanata apposita
disposizione al riguardo;
  Ritenuta l'opportunita',  in relazione alle  particolari condizioni
ambientali  delle zone  di produzione  ed alle  esigenze tecniche  di
elaborazione dei vini  in discorso, di accogliere  la richiesta degli
interessati;
  Ritenuto  pertanto  di doversi  procedere  alla  emanazione di  una
disposizione  che  preveda,  ai   fini  sopra  specificati,  apposita
integrazione   alle  disposizioni   previste   dai  disciplinari   di
produzione  dei  vini  a   denominazione  di  origine  controllata  e
controllata e garantita con  riguardo alla produzione delle tipologie
sopra  specificate,  in  conformita'  del  parere  e  della  proposta
espressi dal Comitato suddetto;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di  produzione  prevede   che  le
denominazioni   di  origine   vengano  riconosciute   e  i   relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Nel  caso in  cui il  disciplinare  di produzione  relativo ad  una
denominazione  di  origine  controllata  o  controllata  e  garantita
contempli una  o piu' tipologie  di vini,  tra le quali  la tipologia
passito,  vin santo,  spumante,  recioto, amarone  o altra  tipologia
similare contraddistinta con uno specifico nome e per dette tipologie
preveda la stessa base ampelografica  riferibile ad altra tipologia e
nel  caso  in cui  il  disciplinare  di  produzione relativo  ad  una
denominazione  di  origine  controllata  o  controllata  e  garantita
contempli  esclusivamente una  o  piu' delle  tipologie passito,  vin
santo,  spumante,   recioto,  amarone  o  altra   tipologia  similare
contraddistinta da  uno specifico nome  e preveda per detti  vini una
base  ampelografica uguale  o  compatibile con  quella riferibile  ad
altro vino  a denominazione  di origine  controllata o  controllata e
garantita,  il cui  disciplinare di  produzione non  contempli a  sua
volta una delle tipologie sopra specificate, e' consentito che le uve
derivanti da  una stessa  superficie vitata ricadente  nell'ambito di
una azienda ed avente una base ampelografica uguale o compatibile per
due diverse tipologie di uno stesso vino a denominazione di origine o
per   due  vini   a   denominazione  di   origine,   dei  quali   uno
contraddistinto con una specificazione  relativa alle tipologie sopra
indicate,  possano essere  destinate,  all'atto  della vendemmia,  in
parte  alla  produzione  di  un   vino  a  denominazione  di  origine
controllata o  controllata e garantita passito,  vin santo, spumante,
recioto, amarone  o altra tipologia similare  contraddistinta con uno
specifico nome e in parte alla  produzione di un vino a denominazione
di origine  controllata o  controllata e  garantita diverso  da dette
tipologie.
  La  facolta'  di  cui  al  precedente  comma  e'  subordinata  alle
condizioni che:
  la  superficie vitata  risulti iscritta  all'albo o  agli albi  dei
vigneti per entrambe le tipologie interessate;
  la  somma  delle  quantita'  delle uve  destinate  alla  produzione
dell'una e dell'altra tipologia non  superi il piu' elevato limite di
resa uva /  ettaro fissato dal disciplinare di produzione  di uno dei
vini interessati;
  siano  rispettati  nella  produzione  delle  singole  tipologie  le
relative rese  uva /  vino e i  titoli alcolometrici  volumici minimi
naturali delle uve;
  le uve  destinate a ciascuna  delle diverse tipologie  da elaborare
con il prodotto di una  superfice separatamente iscritta all'albo dei
vigneti, corrispondano  oltre che  ai requisiti  di cui  sopra, anche
alla base ampelografica prescritta dai disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi