Vista la legge 7 giugno 1974,  n. 216, e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata
legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare, l'art. 20, commi  1 e 2, della citata legge 2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto l'art. 66, lettera f), del decreto legislativo n. 415 / 1996;
  Visto il  regolamento per  il funzionamento del  sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera  n. 9882 del 1 aprile 1996
e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  provvedimento  del  Governatore  della  Banca  d'Italia,
emanato d'intesa con la Consob, in data 9 aprile 1997, che disciplina
il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione;
  Visto in  particolare l'art. 3,  comma 2, del  citato provvedimento
del Governatore  della Banca d'Italia  che prevede la  c.d. "adesione
indiretta", attraverso la possibilita' per un aderente al servizio di
compensazione  e di  liquidazione di  partecipare al  servizio stesso
anche  in nome  proprio  e  per conto  di  altri operatori  abilitati
all'esercizio dei servizi di investimento;
  Considerato che  l'operativita' sul sistema telematico  delle borse
valori da  parte degli  intermediari autorizzati e'  subordinata alla
adesione al  servizio di  compensazione e  di liquidazione  presso la
Banca d'Italia o  alla stipula di un accordo, per  la compensazione e
la liquidazione  delle operazioni stipulate, con  altro intermediario
gia' aderente al servizio stesso;
  Ritenuto opportuno indicare gli  adempimenti a cui gli intermediari
interessati  dovranno attenersi  per operare  sul sistema  telematico
delle borse valori.
  Ritenuto opportuno delegare al Consiglio di borsa alcune funzioni e
poteri relativi all'attuazione della presente delibera;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Il regolamento  per il  funzionamento del sistema  telematico delle
borse valori e' modificato ed integrato come segue:
  1.  All'art.  2, dopo  la  lettera  x)  sono aggiunte  le  seguenti
lettere:
  "  y)  servizio di  compensazione  e  di liquidazione:  designa  il
servizio disciplinato  dal provvedimento del Governatore  della Banca
d'Italia, emanato d'intesa con la Consob, in data 9 aprile 1997;
  z)  aderente  indiretto:  designa l'operatore  autorizzato  che  si
avvale di  un altro  intermediario aderente al  servizio di  cui alla
lettera y)  per la compensazione  e la liquidazione  delle operazioni
stipulate.".
  2. All'art. 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  " 3.  Gli operatori autorizzati  che intendono operare  sul sistema
telematico  delle  borse  valori  devono  trasmettere  all'organo  di
controllo copia dell'atto di adesione  al servizio di compensazione e
di  liquidazione  ovvero  la  notifica, sottoscritta  da  entrambi  i
contraenti,  dell'accordo  per  la compensazione  e  la  liquidazione
stipulato con un aderente al servizio stesso.
  4. Nel caso in cui un  operatore autorizzato si avvalga di un altro
intermediario per la compensazione e la liquidazione delle operazioni
stipulate, il recesso dall'accordo deve essere comunicato e trasmesso
in forma  scritta all'organo di  controllo ed alla  controparte. Alla
ricezione della  comunicazione, l'organo  di controllo  esclude dalle
contrattazioni   l'operatore  aderente   indiretto   fino  a   quando
l'operatore  stesso  non  sia  nuovamente  in  grado  di  regolare  i
contratti conclusi e di cio'  abbia dato comunicazione secondo quanto
previsto al comma precedente.
  5.   Al   fine   di    garantire   l'ordinato   svolgimento   delle
contrattazioni, l'accordo di cui al  comma 3 deve prevedere l'impegno
dell'aderente al citato servizio a regolare i contratti stipulati sul
mercato  dall'aderente indiretto  fino alla  esclusione dello  stesso
dalle contrattazioni  ai sensi  del comma 4.  Di detta  clausola deve
essere fatta esplicita menzione nella notifica dell'accordo trasmessa
all'organo di controllo.".