Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle amministrazioni centrali dello Stato Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato ed agli uffici centrali di ragioneria Alla Corte dei conti All'Istituto nazionale di statistica All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Le recenti leggi n. 59 del 15 marzo, n. 94 del 3 aprile e n. 127 del 15 maggio 1997 riguardanti, rispettivamente, la riorganizzazione della pubblica amministrazione, la riforma delle norme di contabilita' pubblica e la semplificazione dell'azione amministrativa introducono notevoli cambiamenti nel sistema organizzativo e di bilancio del nostro Paese. Le piu' rilevanti innovazioni che interessano la materia contabile riguardano specificamente: l'istituzione delle unita' previsionali di base quali nuove unita' di voto sostitutive dei capitoli, che, peraltro, rimangono ai soli fini della gestione e della rendicontazione; la correlazione delle unita' previsionali di base ai rispettivi centri di responsabilita' amministrativa, che ne curano la gestione per il perseguimento degli obiettivi assegnati; l'esposizione delle spese dello Stato secondo le funzioniobiettivo, individuate sia per definire le politiche pubbliche di settore, sia per misurare il prodotto della attivita' amministrativa; l'introduzione della contabilita' analitica per centri di responsabilita' e di costo. Il decreto legislativo di attuazione della legge n. 94 del 1997 ha definito le unita' previsionali di base che sono state prese a riferimento per la predisposizione del bilancio di previsione per il 1998 secondo il nuovo modello previsto dalla legge medesima. Per cio' che concerne le funzioniobiettivo, invece, dati i ristretti tempi per la presentazione al Parlamento del bilancio per il 1998, ci si e' avvalsi di quelle individuate dalla Corte dei conti in occasione della predisposizione dei rendiconti sperimentali per il 1995 e per il 1996. Di tale pregevole esperienza maturata ci si intende avvalere anche nella concreta esecuzione della ricognizione in oggetto, in stretta collaborazione con l'organo di controllo. Quanto all'introduzione della contabilita' analitica, la Ragioneria generale dello Stato, in qualita' di organo di indirizzo, coordinamento e controllo sulla finanza pubblica, gia' dal 1994 ha avviato una attivita' di ricognizione, di analisi e di studio per verificare in via empirica le implicazioni derivanti dall'introduzione del sistema di controllo di gestione nella pubblica amministrazione. Per garantire l'omogeneita' dei dati ed una visione di sintesi per tutta la pubblica amministrazione, il richiamato decreto legislativo di attuazione della legge n. 94 del 1997 ha definito il sistema di contabilita' economica che consente di costruire il profilo del costo dei prodottifinalita' erogati e di verificare le modalita' di impiego delle risorse. Le amministrazioni pubbliche devono, quindi, adottare le misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo secondo tale sistema unico di contabilita' economica analitica, anche armonizzato alle proprie esigenze organizzative per garantire il necessario supporto al controllo interno, interrelando rilevazioni e risultanze della contabilita' analitica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, anche per il tramite delle coesistenti ragionerie centrali. La definizione del bilancio di previsione 1999 e l'efficace attivazione della rilevazione e dell'analisi dei costi richiedono, sin d'ora, una ricognizione delle attivita' svolte dai diversi centri di responsabilita' e di costo, per individuare i servizi posti in essere da ciascuna struttura ministeriale e per identificare, nel contempo, il prodotto delle attivita' amministrative. A tal fine, puo' essere utilizzata la specifica metodologia di rilevazione e di analisi delle attivita', basata su un criterio omogeneo per tutte le amministrazioni interessate, messa a punto nella cennata sperimentazione, che prevede l'articolazione dell'azione amministrativa per finalita', funzioni, obiettivi e servizi: le finalita' rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue; le funzioni delineano le specifiche aree su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari; i macroservizi esprimono le missioni perseguite da ciascuna amministrazione e sono realizzati nell'ambito di tutta la struttura organizzativa; i servizi individuano l'insieme delle attivita' poste in essere da una struttura per la realizzazione di un obiettivo. Il processo di costruzione della suesposta articolazione si avvale sia della visione omogenea e complessiva, che identifica le finalita' e le funzioni in relazione agli obiettivi della pubblica amministrazione e alle esigenze conoscitive per il controllo della spesa pubblica; sia della visione specifica di ciascuna amministrazione, che fornisce il quadro delle attivita' peculiari di sua competenza espressivo dei servizi e dei macroservizi prodotti. Pervenuti alla ricognizione delle attivita' svolte, la Ragioneria generale dello Stato procede, d'intesa con le amministrazioni, all'individuazione dei servizi e dei macroservizi e, successivamente, al loro collegamento con le funzioni e le finalita'. L'organo di riferimento per il delineato processo ricognitivo viene identificato nel "Servizio di controllo interno"; l'art. 3, comma 5, punto b), della legge 11 luglio 1995, n. 273, infatti, ha attribuito allo stesso la competenza sul "... controllo di gestione sull'attivita' amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ...". Il Servizio di controllo interno, anche sulla base delle modalita' operative di attuazione del processo ricognitivo, coordina - all'interno dell'amministrazione di riferimento - le attivita' di definizione dei servizi. Per garantire l'operativita' della nuova classificazione funzionale del bilancio dal 1999 e il corretto funzionamento del nuovo sistema di contabilita' economica appare necessario attivare opportuni contatti con i suddetti Servizi di controllo interno per avviare, con la partecipazione delle competenti ragionerie centrali, i connessi lavori, che andranno conclusi entro la fine del corrente anno. A tale scopo, in coerenza con le disposizioni della legge n. 94 del 1997 sull'accorpamento dei Dicasteri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della legge n. 54 del 1997 sul trasferimento di funzioni ministeriali agli enti territoriali, e della legge n. 127 del 1997 sulla semplificazione del procedimento amministrativo, le amministrazioni dello Stato saranno contattate secondo il seguente ordine: 1) priorita' primaria al Dicastero del tesoro, del bilancio e programmazione economica; 2) priorita' secondaria ai Dicasteri non coinvolti dal decentramento di funzioni (affari esteri, beni culturali, commercio estero, difesa, finanze, grazia e giustizia, interno, poste e telecomunicazioni, pubblica istruzione, sanita', trasporti, universita' e ricerca scientifica); 3) successivamente saranno esaminati i Dicasteri le cui funzioni sono oggetto di delega per il decentramento agli enti territoriali (ambiente, industria, lavoro, lavori pubblici e politiche agricole); 4) da ultimo verra' trattata la Presidenza del Consiglio dei Ministri che e' oggetto di radicali cambiamenti. Si confida nella fattiva collaborazione delle amministrazioni interessate e si invitano le stesse a voler assicurare un cortese cenno di riscontro. Il Ministro: Ciampi