IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128; Visto il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 1997; Ritenuta l'opportunita' di emanare una nuova direttiva, anche in considerazione della positiva evoluzione della situazione in Albania; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 agosto 1997; E m a n a la seguente direttiva: 1. I cittadini albanesi entrati in Italia dopo il 1 marzo 1997 che non sono in possesso di nullaosta provvisorio, nonche' quelli che si sono arbitrariamente resi non piu' reperibili presso i centri di accoglienza, presso altre strutture ricettive o presso il domicilio di connazionali parenti o conoscenti debbono essere immediatamente allontanati dal territorio nazionale adottando nei loro confronti i provvedimenti previsti dalla legge 19 maggio 1997, n. 128. 2. Per i cittadini albanesi accolti in Italia a titolo di protezione temporanea, in possesso del nulla osta provvisorio, ancorche' scaduto, i prefetti delle province interessate curano l'attuazione di un programma di graduale rimpatrio. 3. Le operazioni di rimpatrio, da attivarsi dalla adozione della presente direttiva e fino al 30 novembre 1997, saranno effettuate per scaglioni e secondo criteri di priorita' che tengano conto delle caratteristiche e condizioni dei diversi gruppi di soggetti presenti in Italia, avuto anche riguardo alle valutazioni del Ministero italiano degli affari esteri circa la eventuale persistenza di condizioni particolarmente critiche in determinate aree del territorio albanese. 4. Sono esclusi dai rimpatri di cui alla presente direttiva i cittadini albanesi che abbiano gia' ottenuto o che siano nelle condizioni di poter ottenere un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 5. Il Ministro degli affari esteri curera' il perfezionamento di intese con le competenti autorita' albanesi anche al fine di definire le quote di lavoratori albanesi da includere nella programmazione dei flussi di ingresso in Italia, ai sensi del decreto del Ministro degli affari esteri del 23 luglio 1997, in modo da ricomprendervi persone rimpatriate a norma della presente direttiva o loro familiari. 6. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, il Ministro per la solidarieta' sociale ed il Ministro degli affari esteri, promuoveranno, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante convenzioni con le organizzazioni non governative o con le organizzazioni e associazioni di volontariato e con le altre istituzioni o organizzazioni con finalita' umanitarie, l'attivita' di assistenza ai cittadini albanesi da rimpatriare, e potranno altresi' formulare progetti per la prosecuzione dell'assistenza in territorio albanese, comprendenti anche misure a carattere alloggiativo. 7. La programmazione delle partenze e' curata dai prefetti di Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Roma e Trieste, che si avvarranno, per quanto possibile, della collaborazione tecnica dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.). 8. Il rimpatrio dei minori non accompagnati continua a svolgersi secondo le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Comitato per la tutela dei minori stranieri. 9. Il Ministero dell'interno provvede, per il tramite dei prefetti, al costante monitoraggio delle fasi di rimpatrio, anche al fine di razionalizzare l'utilizzazione dei centri di accoglienza riducendone progressivamente il numero, in rapporto alle presenze dei profughi ancora bisognosi di assistenza, nelle more del loro definitivo rientro. Non avranno piu' titolo alle prestazioni assistenziali predisposte a norma del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, i cittadini albanesi che si verranno a trovare nelle condizioni di cui al punto 4. 10. Per l'esecuzione delle operazioni di rimpatrio e delle misure di carattere assistenziale ancora necessarie continuano ad osservarsi le disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, e del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 11. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile ed il Ministro per la solidarieta' sociale, adotteranno gli ulteriori provvedimenti eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente direttiva. La presente direttiva sostituisce quella del 18 giugno 1997, concernente l'assistenza ai cittadini albanesi da rimpatriare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 1997. Bologna, 31 agosto 1997 Il Presidente: Prodi Registrata alla Corte dei conti il 1 settembre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 280