IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  78  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che
istituisce,  tra   l'altro,  i  centri  di   assistenza  fiscale  per
lavoratori  dipendenti e  pensionati  con facolta'  di svolgere,  per
conto  degli   utenti,  le  attivita'  sostitutive   dell'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, che  reca il regolamento concernente  l'assistenza fiscale ai
lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art.
78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto il comma  13 -bis dell'art. 78 della legge  30 dicembre 1991,
n. 413, introdotto dall'art. 10, comma 5 -quater, del decreto - legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992,  n. 438, sostituito dall'art. 62,  comma 1, lettera
c), del decreto - legge del  30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge  29 ottobre  1993, n.  427,  modificato dall'art.  6, comma  1,
lettera  f), del  decreto  -  legge 30  dicembre  1993,  n. 553,  non
convertito e da ultimo reiterato dal  decreto - legge 29 aprile 1994,
n. 260,  convertito dalla legge  27 giugno 1994,  n. 413, in  base al
quale i centri autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per
conto dei  sostituti d'imposta le attivita'  sostitutive dell'obbligo
di  presentazione  della  dichiarazione dei  redditi  dei  lavoratori
dipendenti   e  pensionati,   trovando  per   essi  applicazione   le
disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78;
  Visto,  in particolare,  il comma  22 del  precitato art.  78 della
legge  n. 413  del 1991  in  base al  quale ai  centri di  assistenza
fiscale per lavoratori  dipendenti e pensionati spetta  un compenso a
carico  del  bilancio dello  Stato  nella  misura  di L.  20.000  per
ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 25 ottobre 1995 con il
quale e' stato approvato il modello  di dichiarazione 730 / 1996 e le
relative specifiche tecniche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle  finanze  12  luglio  1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  168  del 19  luglio  1996,
recante  termini  e  modalita' per  la  consegna  all'Amministrazione
finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale dei
supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e
delle buste contenenti il Mod. 730 - 1;
  Visto l'art.  62, comma 2, del  decreto - legge 30  agosto 1993, n.
331, convertito, con  modificazioni, dalla legge 29  ottobre 1993, n.
427, in base al quale i compensi  di cui all'art. 78, comma 22, della
legge n. 413 del 1991 competono ai  CAAF solo nel caso in cui abbiano
direttamente  effettuato   la  raccolta  delle   dichiarazioni  degli
interessati e compiuto le operazioni di  cui al comma 21 del predetto
art. 78;
  Visto l'art.  62, comma 3, del  decreto - legge 30  agosto 1993, n.
331, convertito, con  modificazioni, dalla legge 29  ottobre 1993, n.
427, ai sensi del quale fino all'entrata in vigore del conto fiscale,
istituito dall'art. 78 comma 27, della  citata legge n. 413 del 1991,
i compensi di  cui al comma 22 dello stesso  articolo vengono erogati
direttamente  dall'Amministrazione finanziaria  secondo le  modalita'
stabilite con  decreto del  Ministro del finanze  di concerto  con il
Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 6,  comma 6, del decreto - legge  31 dicembre 1996, n.
669, convertito con  modificazioni, dalla legge 28  febbraio 1997, n.
30, in base al quale per il pagamento del compenso previsto dal comma
22  dell'art. 78  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413,  relativo
all'assistenza  prestata nell'anno  1996 ai  lavoratori dipendenti  e
pensionati  da parte  dei centri  autorizzati di  assistenza fiscale,
trovano applicazione le  disposizioni di cui al comma  3 dell'art. 62
del  decreto  -  legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  Tenuto  conto  che  e'   necessario  determinare  le  modalita'  di
corresponsione  dei compensi  previsti dalle  citate disposizioni  di
legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  compensi previsti dal  comma 22  dell'art. 78 della  legge 30
dicembre 1991, n. 413, spettanti  ai centri autorizzati di assistenza
fiscale nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione
direttamente raccolta e per la quale siano state svolte le operazioni
di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le
disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.
  2.  I  compensi,  maggiorati  della  relativa  imposta  sul  valore
aggiunto, sono  erogati a  presentazione di documentata  fattura; non
possono essere  corrisposti anteriormente all'elaborazione,  da parte
dell'Amministrazione finanziaria,  dei supporti  magnetici contenenti
le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.
  3. Sulla base dei riscontri  effettuati dal Ministero delle finanze
sui dati contenuti nelle bolle  di consegna dei supporti magnetici di
cui al  decreto del Ministro delle  finanze 12 luglio 1996  citato in
premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del
decreto   -  legge   30  agosto   1993,  n.   331,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge n.  427 del  1993 e'  tuttavia consentita
l'erogazione  in  via provvisoria,  a  favore  di ciascun  centro  di
assistenza, di una parte del compenso spettante, pari al 70 per cento
del compenso stesso.