IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, gli articoli 19, 22, 51, comma 3, 76, 77, 78, 79, 80 e 81; Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle nuove disposizioni per le zone montane; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Unione delle provincie d'Italia sottoscritto il 15 dicembre 1995; Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1996, n. 236, concernente misure di razionalizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98; Ravvisata la necessita' di provvedere alla riorganizzazione degli insediamenti scolastici al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa per l'istruzione in conformita' agli obiettivi indicati dall'art. 1 della legge n. 662/96 gia' citata; Visto il parere negativo della conferenza dei Presidenti delle Regioni espresso nella seduta del 13 febbraio 1997 sullo schema di decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 662 sopracitata; Considerato che il suddetto parere e' motivato con prevalente riguardo alle funzioni e ai poteri da attribuire alle regioni e agli enti locali, comprese le comunita' montane, nel procedimento di riorganizzazione della rete scolastica; Riscontrata la conformita' della normativa contenuta nello schema del decreto al combinato disposto dei commi 70 e 81 dell'art. 1 della stessa legge n. 662; Tenuto conto dell'urgenza di definire l'assetto organizzativo degli istituti di istruzione al fine di garantire la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attivita' scolastica per il prossimo anno scolastico; Ritenuta peraltro l'opportunita', in considerazione dei motivi di dissenso complessivamente manifestati con l'anzidetto parere, di introdurre maggiori elementi di flessibilita', nelle disposizioni contenute nello schema di provvedimento, favorendo la partecipazione degli enti locali alle decisioni sulla localizzazione dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle esigenze delle comunita' montane, delle piccole isole e delle zone caratterizzate da rilevanti fenomeni di devianza minorile e giovanile; Decreta: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA Art. 1 (Principi generali) 1.1 Al fine di assicurare maggiore efficacia ai processi formativi e alle modalita' di impiego delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, sono emanate le disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica contenute nei successivi articoli. 1.2 Le stesse disposizioni garantiscono, comunque, le necessarie condizioni di fruibilita' del servizio scolastico, in relazione all'eta' degli alunni obbligati alla frequenza delle scuole interessate, tenendo nella dovuta considerazione le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni di montagna e delle piccole isole, nonche' gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni portatori di handicap. 1.3 Ai fini indicati al comma 2 sono consentite compensazioni tra le previsioni contenute nelle tabelle annesse al presente decreto per ciascun grado di scuole, o limitati scostamenti dalle stesse previsioni, senza derogare, pero', ai limiti degli organici provinciali predeterminati dal relativo decreto interministeriale.