IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           DI CONCERTO CON
    IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Viste  le  disposizioni contenute nell'art. 1, commi 70 e seguenti,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  concernente  misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione approvato con il D.Lgs. 16  aprile  1994,  n.  297  e,  in
particolare,  gli  articoli 19, 22, 51, comma 3, 76, 77, 78, 79, 80 e
81;
  Vista la  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,  relativa  alle  nuove
disposizioni per le zone montane;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  tra  il  Ministero  della pubblica
istruzione e l'Unione delle provincie  d'Italia  sottoscritto  il  15
dicembre 1995;
  Visto   il  decreto  interministeriale  18  giugno  1996,  n.  236,
concernente misure di razionalizzazione della rete scolastica per gli
anni scolastici 1996-97 e 1997-98;
Ravvisata la necessita' di  provvedere  alla  riorganizzazione  degli
insediamenti  scolastici al fine di garantire maggiore efficacia alla
spesa  per  l'istruzione  in  conformita'  agli  obiettivi   indicati
dall'art. 1 della legge n. 662/96 gia' citata;
  Visto  il  parere  negativo  della  conferenza dei Presidenti delle
Regioni espresso nella seduta del 13 febbraio 1997  sullo  schema  di
decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 70,
della legge n. 662 sopracitata;
  Considerato  che  il  suddetto  parere  e'  motivato con prevalente
riguardo alle funzioni e ai poteri da attribuire alle regioni e  agli
enti  locali,  comprese  le  comunita'  montane,  nel procedimento di
riorganizzazione della rete scolastica;
  Riscontrata la conformita' della normativa contenuta  nello  schema
del decreto al combinato disposto dei commi 70 e 81 dell'art. 1 della
stessa legge n. 662;
  Tenuto conto dell'urgenza di definire l'assetto organizzativo degli
istituti   di   istruzione   al   fine  di  garantire  la  tempestiva
effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare
inizio dell'attivita' scolastica per il prossimo anno scolastico;
  Ritenuta peraltro l'opportunita', in considerazione dei  motivi  di
dissenso  complessivamente  manifestati  con  l'anzidetto  parere, di
introdurre maggiori elementi  di  flessibilita',  nelle  disposizioni
contenute  nello schema di provvedimento, favorendo la partecipazione
degli enti locali alle decisioni  sulla  localizzazione  dell'offerta
formativa,  con  particolare  riguardo  alle esigenze delle comunita'
montane, delle piccole isole e delle zone caratterizzate da rilevanti
fenomeni di devianza minorile e giovanile;
                              Decreta:
            DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RIORGANIZZAZIONE
                        DELLA RETE SCOLASTICA
                               Art. 1
                         (Principi generali)
1.1  Al fine di assicurare maggiore efficacia ai processi formativi e
alle modalita' di impiego delle risorse professionali, strumentali  e
finanziarie,  sono  emanate  le  disposizioni  sulla riorganizzazione
della rete scolastica contenute nei successivi articoli.
1.2    Le  stesse  disposizioni garantiscono, comunque, le necessarie
condizioni di  fruibilita'  del  servizio  scolastico,  in  relazione
all'eta'   degli   alunni   obbligati  alla  frequenza  delle  scuole
interessate,  tenendo  nella  dovuta  considerazione  le   specifiche
caratteristiche    economiche,   socio-culturali,   demografiche   ed
orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo
alle esigenze dei comuni di montagna e delle piccole  isole,  nonche'
gli  indici  di  dispersione  scolastica  e  la  presenza  di  alunni
portatori di handicap.
1.3  Ai fini indicati al comma 2 sono consentite compensazioni tra le
previsioni contenute nelle tabelle annesse al  presente  decreto  per
ciascun   grado  di  scuole,  o  limitati  scostamenti  dalle  stesse
previsioni,  senza  derogare,  pero',  ai   limiti   degli   organici
provinciali predeterminati dal relativo decreto interministeriale.