IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 771 del 27 marzo 1959 con il quale e' stata stabilita la colorazione di vari carburanti, tra cui quella della benzina super mediante l'aggiunta di un colorante rosso; Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali, fra cui il Comitato interministeriale prezzi, prevedendo che le funzioni ed i compiti settoriali gia' spettanti a detti comitati fossero attribuiti alla responsabilita' individuale dei Ministri con competenze prevalenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, emanato ai sensi della citata legge n. 537/1993; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 6 marzo 1997 con il quale e' stata disposta la colorazione in verde della benzina super senza piombo, per la quale si applica la riduzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine, in sostituzione del tracciante (acetofenone) utilizzato in precedenza; Tenuto conto che la colorazione introdotta dal citato provvedimento del Ministero delle finanze consente di distinguere la benzina senza piombo da quella con piombo, rendendo superflua la colorazione in rosso di quest'ultima; Decreta: Art. 1. Con decorrenza novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolita la colorazione in rosso della benzina con piombo, introdotta con il provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959 del Comitato interministeriale prezzi.