IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 771
del 27 marzo  1959 con il quale e' stata  stabilita la colorazione di
vari  carburanti,  tra  cui   quella  della  benzina  super  mediante
l'aggiunta di un colorante rosso;
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha soppresso  alcuni comitati interministeriali, fra  cui il Comitato
interministeriale  prezzi, prevedendo  che le  funzioni ed  i compiti
settoriali gia'  spettanti a  detti comitati fossero  attribuiti alla
responsabilita' individuale dei Ministri con competenze prevalenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, emanato ai sensi della citata legge n. 537/1993;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 6 marzo 1997 con il
quale e' stata  disposta la colorazione in verde  della benzina super
senza piombo,  per la quale  si applica la riduzione  dell'imposta di
fabbricazione  o  della  corrispondente sovrimposta  di  confine,  in
sostituzione del tracciante (acetofenone) utilizzato in precedenza;
  Tenuto conto che la colorazione introdotta dal citato provvedimento
del Ministero delle finanze consente  di distinguere la benzina senza
piombo da  quella con  piombo, rendendo  superflua la  colorazione in
rosso di quest'ultima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Con decorrenza  novanta giorni successivi  alla data di  entrata in
vigore del presente decreto, e' abolita la colorazione in rosso della
benzina con  piombo, introdotta  con il provvedimento  n. 771  del 27
marzo 1959 del Comitato interministeriale prezzi.