IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89 / 48 / CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza di  Mayr Joset, nato a Parcines il  20 aprile 1943,
cittadino italiano, diretta ad  ottenere il riconoscimento del titolo
di  studio   post  -  secondario  denominato   "ingenieurzeugnis"  in
"holztechnik" -  rilasciatogli in data  9 febbraio 1970  dalla scuola
statale per  ingegneri in tecnica del  legno di Rosenheim (RFT)  - ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
ingegnere;
  Considerato che  il percorso  formativo seguito dal  richiedente e'
analogo a quello da seguire  in Italia per l'attribuzione del diploma
universitario;
  Considerato  che  il predetto  titolo  di  studio attribuitogli  e'
riconducibile  all'area didattico  -  disciplinare  di primo  livello
universitario e, dunque, concernente il nostro tecnico diplomato;
  Viste le determinazioni della conferenza  di servizi del 4 novembre
1992;
  Visto  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nella seduta del 18 febbraio 1994;
  Ritenuto che l'esperienza professionale maturata successivamente al
conseguimento del sopra indicato titolo  di studio non e' sufficiente
a  colmare le  lacune  del percorso  formativo,  quali riscontrate  e
valutate  dal Consiglio  universitario nazionale  nella seduta  sopra
indicata;
  Considerato  che  l'istante,  ancorche'   invitato,  non  si  e'  a
tutt'oggi  determinato in  ordine  alla scelta  di  una delle  misure
compensative, come previsto dall'art. 6,  comma 1, del sopra indicato
decreto legislativo;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nella conferenza di servizi di cui sopra;
  Ritenuto  che la  professione  dell'ingegnere  in Italia  comprende
attivita'  intellettuali che  il richiedente  non puo'  esercitare in
Germania sul presupposto del titolo di studio posseduto;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano le  condizioni di cui all'art. 6,
comma 1,  lettere a)  e b),  del decreto legislativo  n. 115  / 1992,
sopra indicato;
                              Decreta:
  1. Al sig. Mayr Josef, nato a Parcines il 20 aprile 1943, cittadino
italiano, e'  riconosciuto il titolo  di studio post -  secondario di
"ingenieurzeugnis" in  "holztechnik" di cui in  premessa quale titolo
valido per l'accesso all'albo degli ingegneri.
  2. Detto  riconoscimento e' subordinato, a  scelta del richiedente,
al superamento di  una prova attitudinale oppure al  compimento di un
tirocinio di adattamento.
  3. La  prova attitudinale, ove  oggetto di scelta  dell'istante, e'
volta ad accertare, in capo all'istante, la conoscenza delle seguenti
materie:
    a) scienza delle costruzioni;
    b) tecnica delle costruzioni;
    c) architettura tecnica;
    d) idraulica e costruzioni idrauliche;
    e) geotecnica;
    f) topografia,
  e cio' in  considerazione della circostanza che  queste materie non
hanno  formato  oggetto  ne'  di  studio  ne'  d'approfondimento  per
esperienza da parte del candidato nel Paese di provenienza.
  4. La prova di che trattasi si  compone di un esame scritto e di un
esame orale:
  a)  l'esame  scritto  consiste   nella  redazione  di  un  progetto
integrato concernente  le sopra indicate materie,  progetto formulato
dalla commissione  di cui al  decreto ministeriale 2 giugno  1995 (v.
Bollettino ufficiale di  questo Ministero del 31 luglio  1995, n. 14,
pag. 144);
  b)  l'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
tecniche  vertenti sulle  sopra  indicate materie.  A questo  secondo
esame  il  candidato potra'  accedere  solo  se abbia  superato,  con
successo, quello scritto.
  5. Ai fini dello svolgimento  di detta prova, l'istante presentera'
al Consiglio nazionale ingegneri  domanda in carta legale allegandovi
originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e' diretto  ad approfondire le  conoscenze di base,  specialistiche e
professionali   dell'area  di   ingegneria  come   contemplata  dalla
legislazione vigente nel settore affine, e dunque nel settore edile.
  7.  Il  tirocinio di  che  trattasi  ha durata  di  due  anni e  si
svolgera' presso  un ingegnere che, scelto  dall'istante, si dichiari
disponibile.
  8.  Ai  fini  dello   svolgimento  di  detta  misura  compensativa,
l'istante  presentera' al  Consiglio nazionale  ingegneri domanda  in
carta legale allegandovi, tra l'altro:
  a) originale o copia autenticata del presente provvedimento;
  b) dichiarazione  di disponibilita' dell'ingegnere tutor;  il quale
dovra'  avere un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo professionale  di
almeno cinque anni.
  9.  Il  Consiglio   nazionale  ingegneri  vigilera'  sull'effettivo
svolgimento  del  tirocinio,  a   mezzo  del  presidente  dell'ordine
provinciale.
   Roma, 30 agosto 1997
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi