IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 5, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 943 del 7 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997, con cui sono state apportate modifiche alla classificazione della specialita' medicinale Synflex Forte della ditta Recordati a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche della stessa secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993; Considerato che per la specialita' medicinale indicata nell'allegato 1 al provvedimento dianzi citato e' stato indicato il prezzo approvato dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 4 novembre 1996 comprensivo di IVA al 4% secondo le disposizioni al momento vigenti; Considerato che nelle more dell'emanazione del provvedimento l'IVA applicabile alle specialita' medicinali classificate in classe a) e b) e' passata dal 4% al 10% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta dell'8 gennaio 1997 che demanda all'ufficio del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza la verifica dei nuovi prezzi conseguiti all'applicazione di dette disposizioni concernenti l'IVA; Ritenuto di dover pubblicare il prezzo del farmaco elencato nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 943 del 7 gennaio 1997 rivalutato con l'IVA al 10%; Decreta: Art. 1. Il prezzo indicato per la specialita' medicinale indicata nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 943 del 7 gennaio 1997 e' sostituito dal prezzo riportato per la stessa specialita' medicinale all'allegato 1 al presente decreto.