IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo  30  giugno  1993, n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n.  421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  provvedimento della  Commissione  unica  del farmaco  30
dicembre  1993, pubblicato  nel supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 306  del 31 dicembre 1993, con cui  si e' proceduto alla
riclassificazione  dei medicinali,  ai sensi  dell'art. 8,  comma 10,
della  legge 24  dicembre 1993,  n.  537, e  successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio
1996,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  n.  118 alla  Gazzetta
Ufficiale  del   15  luglio  1996,  e   successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con cui  si  e' proceduto  alla riclassificazione  dei
medicinali ai  sensi dell'art. 1, comma  2 e 5, del  decreto legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;
  Visto il provvedimento  della Commissione unica del  farmaco n. 943
del 7 gennaio 1997, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30
gennaio   1997,  con   cui  sono   state  apportate   modifiche  alla
classificazione  della  specialita'  medicinale Synflex  Forte  della
ditta  Recordati  a seguito  di  una  approfondita valutazione  delle
caratteristiche della  stessa secondo  i criteri di  cui al  comma 10
dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al
proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;
  Considerato   che   per    la   specialita'   medicinale   indicata
nell'allegato 1 al  provvedimento dianzi citato e'  stato indicato il
prezzo approvato dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del
4 novembre 1996  comprensivo di IVA al 4% secondo  le disposizioni al
momento vigenti;
  Considerato che nelle more  dell'emanazione del provvedimento l'IVA
applicabile alle  specialita' medicinali classificate in  classe a) e
b)  e' passata  dal 4%  al 10%  ai sensi  dell'art. 2,  comma 1,  del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
  Visto il parere della Commissione  unica del farmaco espresso nella
seduta dell'8  gennaio 1997 che demanda  all'ufficio del Dipartimento
per la valutazione dei medicinali  e farmacovigilanza la verifica dei
nuovi  prezzi  conseguiti   all'applicazione  di  dette  disposizioni
concernenti l'IVA;
  Ritenuto  di  dover  pubblicare  il  prezzo  del  farmaco  elencato
nell'allegato 1 al provvedimento  della Commissione unica del farmaco
n. 943 del 7 gennaio 1997 rivalutato con l'IVA al 10%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prezzo   indicato  per   la  specialita'   medicinale  indicata
nell'allegato 1 al provvedimento  della Commissione unica del farmaco
n. 943 del  7 gennaio 1997 e' sostituito dal  prezzo riportato per la
stessa specialita' medicinale all'allegato 1 al presente decreto.