Con decreto ministeriale  n. 23259, ai sensi dell'art.  5, comma 8,
del  decreto-legge 23  ottobre 1996,  n. 552,  e per  un periodo  non
eccedente  i   due  mesi,   e'  autorizzata  la   corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari:
  1)  S.c. a  r.l.  Consorzio agrario  interprovinciale  di Chieti  e
Pescara, con  sede in  Pescara, e  unita' di  Pescara e  San Giovanni
Teatino (Chieti) - lavoratori interessati:  n. 40 sospesi a rotazione
equivalenti a n. 25 lavoratori sospesi a zero ore; per il periodo dal
29 luglio 1997 al 28 settembre 1997;
  2)  S.c.  a r.l.  Consorzio  agrario  interprovinciale di  Salerno,
Napoli  e  Avellino,   con  sede  in  Salerno,   unita'  di  Salerno;
stabilimento  tabacchi Avellino  Pianodardine (Avellino),  lavoratori
interessati: n. 81; per il periodo dal 30 luglio 1997 al 29 settembre
1997.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23236,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. Seleco,  con sede in  Pordenone e  unita' in
Campoformido (Udine), per un massimo di 10 dipendenti e Vallononcello
(Pordenone),  per un  massimo di  571 dipendenti,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
26 luglio 1997, n. 23041.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' prorogata dal
21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23237,  e' accertata la  condizione di
cui all'art.  35, terzo  comma, legge  n. 416/1981,  relativamente al
periodo dal 2 settembre 1995 al  1 settembre 1997, della ditta S.r.l.
Telestampa romana, sede in Roma, unita' di Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa
romana, sede in Roma, unita' di  Roma, per il periodo dal 2 settembre
1995 al 1 marzo 1996.
  La  corresponsione   del  trattamento,  come  sopra   disposta,  e'
prorogata dal 2 marzo 1996 al 1 settembre 1996.
  La  corresponsione   del  trattamento,  come  sopra   disposta,  e'
ulterioremente prorogata dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997.
  L'I.N.P.S.  e   l'I.N.P.G.I.  sono  autorizzati  a   provvedere  al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 23238, e' accertata la permanenza della
condizione di crisi aziendale, relativamente  al periodo dal 2 maggio
1995 al 1 maggio 1996, della ditta S.r.l. Telestampa romana, con sede
in Roma, unita' di Roma.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa
romana, sede  in Roma, unita'  di Roma, per  il periodo dal  2 maggio
1995 al 1 settembre 1995.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 20501 del 23 aprile 1996.
  L'I.N.P.S.  e   l'I.N.P.G.I.  sono  autorizzati  a   provvedere  al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n. 23239,  e' accertata la  condizione di
ristrutturazione aziendale, relativamente al  periodo dal 1 settembre
1996 al  31 agosto  1998, della  ditta S.p.a.  S.E.T.A., con  sede in
Bolzano e unita' di Bolzano.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.T.A.,
con  sede in  Bolzano  e unita'  di  Bolzano, per  il  periodo dal  1
settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata
dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  Con decreto ministeriale n. 23240,  ai sensi dell'art. 4, comma 21,
e dell'art. 9,  comma 25, punto b, del decreto-legge  1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, e  dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge  25 marzo 1997, n.
67, convertito,  con modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.
135, e' concessa  in favore di n. massimo  264 lavoratori interessati
dipendenti dalla S.p.a. Industria cavi  sud, azienda Alfacavi TLC dal
1  settembre   1993  Pirelli   cavi,  unita'  produttiva   in  Airola
(Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
prorogata come sopra e' ridotta del dieci per cento.
   Pagamento diretto: si.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.
  Con decreto  ministeriale n. 23241,  e' approvato il  programma per
riorganizzazione aziendale, limitatamente al  periodo dal 12 febbraio
1996 al 30 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Spiral Tools, con sede in
Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Spiral  Tools,  con  sede  in
Sabaudia (Latina) e  unita' di Sabaudia (Latina), per  il periodo dal
12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1996 con decorrenza 12
febbraio 1996.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' prorogata dal
12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 12
agosto 1996.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' ulteriormente
prorogata dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  25 marzo  1997 con  decorrenza 12
febbraio 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate da presente  provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23242,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Fidia. con  sede in  Abano Terme  (Padova),
unita' in Abano  Terme (Padova), per un massimo di  605 dipendenti e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 21 dicembre 1996 al 10 gennaio 1997.
  L' I.N.P.S.  e' autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23243,  e' approvato il  programma per
ristrutturazione aziendale,  relativamente al  periodo dal  7 ottobre
1996 al  6 ottobre  1997, della  ditta S.r.l.  Fantoni pareti  dal 24
dicembre 1996  Patt S.r.l.,  con sede in  Attimis (Udine),  unita' di
Attimis (Udine).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.r.l. Fantoni  pareti dal  24
dicembre 1996  Patt S.r.l.,  con sede in  Attimis (Udine),  unita' di
Attimis (Udine) per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 7
ottobre 1996.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 7 aprile 1997 all'8 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  16 maggio  1997 con  decorrenza 7
aprile 1997
  L' I.N.P.S.  e' autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23244,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla   S.r.l.  Cervesina  prefabbricati,  con   sede  in
Cervesina (Pavia), unita' in Cervesina  (Pavia), per un massimo di 16
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dall'8  aprile  1997 al  7
ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
ottobre 1997 al 7 aprile 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23245,  e' approvato il  programma per
ristrutturazione aziendale, limitatamente al  periodo dal 31 dicembre
1995 al  3 giugno  1997, della  ditta S.p.a.  Enichem Augusta  dal 26
febbraio 1996 Condea  Augusta S.p.a., con sede in  Palermo, unita' di
Augusta (Siracusa).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Enichem Augusta  dal 26
febbraio 1996 Condea  Augusta S.p.a., con sede in  Palermo, unita' di
Augusta (Siracusa), per il periodo dal  31 dicembre 1995 al 30 giugno
1996.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1996  con decorrenza 31
dicembre 1995.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  27 luglio  1996 con  decorrenza 1
luglio 1996.
  La   corresponsione  del   trattamento  come   sopra  disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23246,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  I.T.L. Investimenti  tessili lombardi,  con
sede  in Bordolano  (Cremona), unita'  in Tassullo  (Trento), per  un
massimo  di  16  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1997
all'11 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
settembre 1997 all'11 marzo 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23247,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  New   electric  automation,  con  sede  in
Mattarello  di  Trento  (Trento),  unita'  in  Mattarello  di  Trento
(Trento),  per  un  massimo  di   25  dipendenti  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 maggio 1997 al 21 novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 22
novembre 1997 al 21 maggio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23248,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Etir, con sede in Ravenna, unita' in Ravenna,
per un massimo di 80  dipendenti e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 26  maggio
1997 al 25 novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 26
novembre 1997 al 25 maggio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23249,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. F.lli  Marocchi  Di  Stefano, con  sede  in
Sarezzo (Brescia), unita' in Sarezzo  (Brescia), per un massimo di 16
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  6 febbraio  1997 al  5
agosto 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 6
agosto 1997 al 5 febbraio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23250,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Fanes, con sede in Assago (Milano), unita' in
Assago (Milano),  per un massimo  di 21 dipendenti e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 9
ottobre 1997 all'8 aprile 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23251,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Elettrostabia,  con  sede  in S.  Maria  la
Carita'  (Napoli), unita'  in S.  Maria la  Carita' (Napoli),  per un
massimo  di  47  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 20  maggio
1997 al 19 novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 20
novembre 1997 al 19 maggio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23232,  e' approvato il  programma per
ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al
18  agosto 1997,  della  ditta  S.r.l. Laboratorio  BP,  con sede  in
Siderno  -  loc.  Pantanizzi  (Reggio Calabria),  unita'  di  Siderno
(Reggio Calabria).
   Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell' approvazione  di  cui  sopra, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l. Laboratorio  BP, con sede
in Siderno  - loc.  Pantanizzi (Reggio  Calabria), unita'  di Siderno
(Reggio Calabria),  per il periodo dal  19 agosto 1996 al  5 novembre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il  28 giugno  1996 con  decorrenza 5
maggio 1996.
  A  seguito  dell'approvazione  del programma  per  ristrutturazione
aziendale  intervenuta con  il  presente decreto,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 agosto 1996,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Laboratorio  BP,  con  sede  in Siderno  -  loc.  Pantanizzi  (Reggio
Calabria), unita' di Siderno (Reggio  Calabria), per il periodo dal 6
novembre 1996 al 5 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 19 dicembre 1996  con decorrenza 6
novembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.