IL MINISTRO DELLA SANITAdi concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita'; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari dell'era sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996); Visto, in particolare, l'art. 1, punto 5, del predetto decreto ministeriale in quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma e' determinato con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure professionali interessate; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 1997-1998, il numero dei posti, a livello nazionale, ripartito per regione e provincia autonoma, dei diplomi universitari per il personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione, e' quello risultante dalla tabella allegata al presente decreto del quale fa parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 1997 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer