IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza in data 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo successivo, con la quale, in considerazione dell'allarmante diffondersi di notizie di stampa su ripetuti episodi di clonazione di specie animali e di dichiarazioni scientifiche sulla possibilita' di estendere le metodiche relative a tale pratica alla specie umana, e' stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla donazione umana o animale; Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia della precedente ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata di novanta giorni; Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana o animale puo' comportare sperimentazioni e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica; Rilevato che, anche sulla base del lavoro svolto dalla commissione di studio appositamente istituita, l'ufficio legislativo del Ministero della sanita' ha elaborato uno schema di disegno di legge diramato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle altre amministrazioni interessate; Atteso che e' in corso presso l'Unione europea l'adozione di atti finalizzati alla protezione giuridica delle invenzioni tecnologiche ed alla conferma del divieto di clonazione di esseri umani e di ogni intervento sull'identita' genetica; Vista, in particolare, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni tecnologiche nonche' la risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo; Ritenuto, pertanto, alla luce delle iniziative intraprese a livello nazionale e comunitario che permangono, nelle more della definizione di tali iniziative, le ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997; Ordina: Art. 1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza, datata 5 marzo 1997, con la quale e' stato disposto il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, e' prorogata all'entrata in vigore della disciplina legislativa sulla clonazione e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998. Roma, 4 settembre 1997 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 305