IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la propria  ordinanza in data 5 marzo  1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  n.  55 del  7  marzo
successivo,   con  la   quale,   in  considerazione   dell'allarmante
diffondersi di notizie di stampa su ripetuti episodi di clonazione di
specie animali e di  dichiarazioni scientifiche sulla possibilita' di
estendere le metodiche relative a  tale pratica alla specie umana, e'
stato  disposto,  in  attesa   di  un'idonea  disciplina  di  livello
legislativo,   il   temporaneo   divieto  di   qualsiasi   forma   di
sperimentazione  e di  intervento,  comunque praticata,  finalizzata,
anche indirettamente, alla donazione umana o animale;
  Vista  la propria  ordinanza del  4 giugno  1997, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 132  del 9  giugno
1997, con la quale l'efficacia della precedente ordinanza del 5 marzo
1997 e' stata prorogata di novanta giorni;
  Considerato    che   la    perdurante    mancanza   di    qualsiasi
regolamentazione  in  materia  di  clonazione umana  o  animale  puo'
comportare  sperimentazioni e  interventi, senza  alcuna garanzia  di
tutela della salute pubblica;
  Rilevato che, anche sulla base  del lavoro svolto dalla commissione
di   studio  appositamente   istituita,  l'ufficio   legislativo  del
Ministero della sanita'  ha elaborato uno schema di  disegno di legge
diramato alla  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri ed  alle altre
amministrazioni interessate;
  Atteso che e'  in corso presso l'Unione europea  l'adozione di atti
finalizzati alla  protezione giuridica delle  invenzioni tecnologiche
ed alla conferma del divieto di  clonazione di esseri umani e di ogni
intervento sull'identita' genetica;
  Vista,  in particolare,  la  proposta di  direttiva del  Parlamento
europeo e  del Consiglio sulla protezione  giuridica delle invenzioni
tecnologiche nonche' la risoluzione legislativa recante il parere del
Parlamento europeo;
  Ritenuto, pertanto, alla luce delle iniziative intraprese a livello
nazionale e comunitario che  permangono, nelle more della definizione
di  tali  iniziative,  le  ragioni per  prorogare  l'efficacia  della
predetta ordinanza del 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per i  motivi specificati in premessa,  l'efficacia dell'ordinanza,
datata 5  marzo 1997, con  la quale e'  stato disposto il  divieto di
qualsiasi  forma   di  sperimentazione  e  di   intervento,  comunque
praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o
animale,  e'   prorogata  all'entrata  in  vigore   della  disciplina
legislativa sulla  clonazione e,  comunque, non  oltre il  31 gennaio
1998.
   Roma, 4 settembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 305