IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la   propria  ordinanza  del   5  marzo  1997   "Divieto  di
commercializzazione e  di pubblicita'  di gameti ed  embrioni umani",
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 55  del 7 marzo 1997,  con la
quale, in  considerazione del diffondersi di  comportamenti anomali e
di messaggi pubblicitari  non corretti, in mancanza  di una specifica
disciplina  in materia  di  procreazione  medicalmente assistita,  e'
stato disposto il  temporaneo divieto di ogni  forma di remunerazione
diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi
altra  forma, per  la cessione  di gameti,  embrioni o,  comunque, di
materiale  genetico,   nonche'  di  ogni  forma   di  intermediazione
commerciale  finalizzata a  tale cessione  e di  ogni altra  forma di
incitamento  all'offerta del  predetto materiale  e di  diffusione di
messaggi recanti tale offerta;
  Vista  la propria  ordinanza del  4 giugno  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia
della  propria ordinanza  del  5  marzo 1997  e'  stata prorogata  di
novanta giorni;
  Vista la  propria ordinanza  del 25  giugno 1997,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n.  150 del  30 giugno  1997 con  la quale  si e'
ritenuto  opportuno  far coincidere  i  termini  di scadenza  di  cui
all'art. 3 della propria ordinanza del  5 marzo 1997 con i termini di
efficacia della stessa;
  Considerato che  il comitato  ristretto nominato  dalla Commissione
XII affari sociali della Camera dei deputati sta proseguendo i lavori
per  la  redazione  di  un  testo  unificato  dei  disegni  di  legge
presentati  alla  Camera  dei  deputati in  materia  di  procreazione
medicalmente assistita;
  Ritenuto, pertanto, che sussistono tuttora le ragioni per prorogare
l'efficacia  della predetta  ordinanza del  5 marzo  1997, in  attesa
della disciplina legislativa;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'efficacia  delle  disposizioni contenute  negli  articoli  1 e  2
dell'ordinanza  del 5  marzo 1997  e' prorogata  fino all'entrata  in
vigore della  disciplina legislativa sulla  procreazione medicalmente
assistita, e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998.
  Parimenti e' prorogato, non oltre il 31 gennaio 1998, il divieto di
cui  all'art.   2  dell'ordinanza  4  giugno   1997,  come  integrata
dall'ordinanza 25 giugno 1997.
   Roma, 4 settembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 309