IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 "Divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta; Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, con la quale l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata di novanta giorni; Vista la propria ordinanza del 25 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997 con la quale si e' ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della stessa; Considerato che il comitato ristretto nominato dalla Commissione XII affari sociali della Camera dei deputati sta proseguendo i lavori per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge presentati alla Camera dei deputati in materia di procreazione medicalmente assistita; Ritenuto, pertanto, che sussistono tuttora le ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997, in attesa della disciplina legislativa; Ordina: Art. 1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997 e' prorogata fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa sulla procreazione medicalmente assistita, e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998. Parimenti e' prorogato, non oltre il 31 gennaio 1998, il divieto di cui all'art. 2 dell'ordinanza 4 giugno 1997, come integrata dall'ordinanza 25 giugno 1997. Roma, 4 settembre 1997 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 309