IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, la disciplina riguardante l'attribuzione dello stanziamento stabilito dal medesimo art. 2 per la concessione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione, atteso che per il personale civile - soggetto a contrattazione - del comparto Ministeri, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sull'articolazione dell'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche su cinque giorni lavorativi, fatte salve particolari esigenze; Visto l'accordo in data 30 aprile 1996, con il quale e' stata disciplinata, in via transitoria e sperimentale, l'attribuzione dei buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri soggetto a contrattazione ed inquadrato nelle qualifiche funzionali; Visto il successivo accordo in data 12 dicembre 1996, con il quale, nel prendere atto della mancata assegnazione dei buoni pasto nei tempi indicati dal suddetto accordo del 30 aprile 1996, si e' stabilito, fino all'avvio della distribuzione effettiva dei buoni pasto medesimi e comunque non oltre il 31 marzo 1997, di corrispondere l'equivalente in denaro di ciascun buono pasto con le stesse decorrenze ed alle condizioni previste nel citato accordo del 30 aprile 1996; Visto l'accordo in data 8 aprile 1997, con il quale e' stata disciplinata, in via transitoria, la corresponsione dell'equivalente in denaro di ciascun buono pasto al personale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale, con le stesse decorrenze previste nell'accordo del 30 aprile 1996; Visto l'art. 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che dal 1 aprile 1996 e fino alla data di effettiva concessione dei buoni pasto e, comunque non oltre il 31 marzo 1997, a tutto il personale indicato nel citato art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e' attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato nel suddetto accordo del 30 aprile 1996, rideterminata, per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che e' applicata, a titolo di imposta nella misura del 20 per cento; Ritenuto pertanto, di dover procedere all'assegnazione dell'equivalente in danaro di ciascun buono pasto, anche al personale non soggetto a contrattazione, in attesa della distribuzione effettiva dei buoni pasto, nel medesimo importo, alle stesse condizioni e con pari decorrenza di cui alle clausole contrattuali contenute nel predetto accordo stipulato in data 30 aprile 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale e' stata conferita la delega al Ministro per la funzione pubblica prof. Franco Bassanini ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti al pubblico impiego; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, al personale non soggetto a contrattazione di cui all'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, a decorrere dal 1 aprile 1996.