IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che
demanda ad un  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi  di  concerto con  il  Ministro  del tesoro,  la  disciplina
riguardante l'attribuzione dello  stanziamento stabilito dal medesimo
art. 2 per la concessione dei buoni pasto al personale non soggetto a
contrattazione,  atteso che  per  il personale  civile  - soggetto  a
contrattazione  - del  comparto  Ministeri, ivi  compreso quello  con
qualifica  dirigenziale,  si  provvede ai  sensi  delle  disposizioni
contenute nel titolo III del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
  Visto l'art.  22, comma 1,  della legge  23 dicembre 1994,  n. 724,
sull'articolazione  dell'orario  di  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche  su  cinque  giorni  lavorativi,  fatte  salve  particolari
esigenze;
  Visto  l'accordo in  data 30  aprile 1996,  con il  quale e'  stata
disciplinata, in  via transitoria e sperimentale,  l'attribuzione dei
buoni pasto  al personale  civile del  comparto Ministeri  soggetto a
contrattazione ed inquadrato nelle qualifiche funzionali;
  Visto il successivo accordo in data 12 dicembre 1996, con il quale,
nel  prendere atto  della mancata  assegnazione dei  buoni pasto  nei
tempi  indicati  dal suddetto  accordo  del  30  aprile 1996,  si  e'
stabilito,  fino all'avvio  della distribuzione  effettiva dei  buoni
pasto  medesimi   e  comunque  non   oltre  il  31  marzo   1997,  di
corrispondere l'equivalente in  denaro di ciascun buono  pasto con le
stesse decorrenze ed alle condizioni  previste nel citato accordo del
30 aprile 1996;
  Visto  l'accordo in  data  8 aprile  1997, con  il  quale e'  stata
disciplinata, in via  transitoria, la corresponsione dell'equivalente
in denaro di ciascun buono  pasto al personale dell'autonoma separata
area di contrattazione  per il personale dirigenziale,  con le stesse
decorrenze previste nell'accordo del 30 aprile 1996;
  Visto l'art. 3,  comma 7, della legge 23 dicembre  1996, n. 662, il
quale dispone  che dal 1  aprile 1996 e  fino alla data  di effettiva
concessione dei buoni pasto e, comunque non oltre il 31 marzo 1997, a
tutto il personale indicato nel citato  art. 2, comma 11, della legge
28  dicembre  1995,   n.  550,  e'  attribuita  una   somma  pari  al
controvalore  del buono  pasto fissato  nel suddetto  accordo del  30
aprile 1996,  rideterminata, per tener conto  della ritenuta erariale
ai  fini  dell'imposta sul  reddito  delle  persone fisiche,  che  e'
applicata, a titolo di imposta nella misura del 20 per cento;
  Ritenuto    pertanto,   di    dover   procedere    all'assegnazione
dell'equivalente in danaro di ciascun buono pasto, anche al personale
non  soggetto   a  contrattazione,  in  attesa   della  distribuzione
effettiva  dei  buoni  pasto,   nel  medesimo  importo,  alle  stesse
condizioni e  con pari decorrenza  di cui alle  clausole contrattuali
contenute nel predetto accordo stipulato in data 30 aprile 1996;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
31 maggio 1996 con il quale  e' stata conferita la delega al Ministro
per  la funzione  pubblica  prof. Franco  Bassanini  ad emanare,  tra
l'altro, provvedimenti inerenti al pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni contenute nel  presente decreto si applicano, al
personale non soggetto a contrattazione  di cui all'art. 2, comma 11,
della legge 28 dicembre 1995, n. 550, a decorrere dal 1 aprile 1996.