IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Orvieto" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino predetto; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione di vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" formulata dal Comitato stesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto", in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990 e dal decreto ministeriale 12 ottobre 1992, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.