IL DIRIGENTE
capo  della   segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
   valorizzazione    delle  denominazioni    di  origine    e   delle
   indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  e  responsabile  del
   procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata  del vino  "Orvieto" ed  e' stato  approvato il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13
ottobre 1982,  18 novembre 1987  e 17 aprile  1990, con i  quali sono
state apportate modifiche  al disciplinare di produzione  del vino in
questione;
  Visto il  decreto ministeriale  12 ottobre 1992  con il  quale sono
state  apportate modifiche  al  disciplinare di  produzione del  vino
predetto;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica del  disciplinare di produzione  di vini a  denominazione di
origine   controllata  "Orvieto"   formulata  dal   Comitato  stesso,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Orvieto",  in conformita'  della proposta  formulata dal
citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento,  concernente la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di   produzione  prevede   che  i
disciplinari  di   produzione  vengano  approvati  con   decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata  "Orvieto" approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica  7 agosto  1971 e  modificato dai  decreti del  Presidente
della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e
17  aprile  1990 e  dal  decreto  ministeriale  12 ottobre  1992,  e'
sostituito per  intero dal testo  annesso al presente decreto  le cui
disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.