IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 6 del decreto - legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dall'evento sismico del 12 maggio 1997; Vista l'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il territorio della regione Umbria; Vista la nota in data 21 luglio 1997 n. 2511 / GAB della prefettura di Perugia; Sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Articolo unico 1. Il termine di cui all'art. 16, comma 2, dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, e' prorogato sino al 12 ottobre 1997. 2. Il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sospesi per effetto dell'art. 16 della citata ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, puo' essere effettuato, a domanda, in tre rate bimestrali a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza della sospensione, senza corresponsione di interessi o altri oneri dovuti per la dilazione. 3. I termini di cui all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, sono prorogati sino al 12 ottobre 1997. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione, puo' essere effettuato, a domanda, in tre rate scadenti il 30 ottobre, il 30 novembre e il 20 dicembre del corrente anno, senza corresponsione di interessi o altri oneri dovuti per la dilazione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 1997 Il Ministro: Napolitano