IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  - legge  3  maggio  1995,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
19 maggio 1997 concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio della provincia di Perugia colpito dall'evento sismico
del 12 maggio 1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2589 del  26 maggio  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  124 del  30 maggio
1997, concernente  interventi urgenti diretti a  fronteggiare i danni
conseguenti  all'evento sismico  del  giorno 12  maggio  1997 che  ha
colpito il territorio della regione Umbria;
  Vista la nota in data 21 luglio 1997 n. 2511 / GAB della prefettura
di Perugia;
  Sentiti  i  Ministeri  delle  finanze e  del  lavoro  e  previdenza
sociale;
  Su  proposta del  Sottosegretario  di Stato  prof. Franco  Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                            Articolo unico
  1. Il termine  di cui all'art. 16, comma 2,  dell'ordinanza n. 2589
del 26 maggio 1997, e' prorogato sino al 12 ottobre 1997.
  2. Il versamento dei  contributi previdenziali, assistenziali e dei
premi, ivi compresa la quota  dei contributi a carico dei dipendenti,
nonche'  dei contributi  per  le prestazioni  del Servizio  sanitario
nazionale di cui  all'art. 31 della legge 28 febbraio  1986, n. 41, e
successive  modificazioni, sospesi  per  effetto  dell'art. 16  della
citata ordinanza n. 2589 del  26 maggio 1997, puo' essere effettuato,
a  domanda,  in  tre  rate  bimestrali a  decorrere  dal  primo  mese
successivo alla  scadenza della sospensione, senza  corresponsione di
interessi o altri oneri dovuti per la dilazione.
  3. I  termini di cui all'art.  17, comma 1, dell'ordinanza  n. 2589
del  26 maggio  1997,  sono prorogati  sino al  12  ottobre 1997.  Il
versamento delle  somme dovute  e non  corrisposte per  effetto della
predetta sospensione, puo' essere effettuato,  a domanda, in tre rate
scadenti il 30 ottobre, il 30  novembre e il 20 dicembre del corrente
anno, senza corresponsione  di interessi o altri oneri  dovuti per la
dilazione.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 settembre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano