IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  1, comma  2,  primo  periodo, del  decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che   prevede  interventi   di  sostegno   di  natura   temporanea  e
straordinaria al  fine di favorire iniziative  produttive industriali
inserite  in  piani  di   recupero  dell'occupazione;  relativi  alla
cessazione di  attivita' o riorganizzazione di  unita' produttive del
settore industriale che coinvolgono  oltre 500 dipendenti, sulla base
di accordi collettivi e di intesa con le regioni interessate;
  Visto  l'art. 1,  comma 2,  secondo periodo,  del decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994. n. 56,
che prevede  che l'intervento  di cui  al punto  1 non  puo' comunque
superare  i  limiti procapite  stabiliti  dall'art.  1, comma  2  del
decreto-legge 2  maggio l993,  n. 148, convertito  con modificazioni,
dalla legge 19  luglio 1993, n. 236, cosi'  come modificato dall'art.
28 del decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito  con legge 8
agosto 1995, n. 341;
  Visto  l'art.  4, comma  24,  primo  periodo, del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito con  legge 28 novembre 1996, n. 608,
che prevede che la dimensione  di 500 dipendenti puo' essere riferita
anche a piu' unita' produttive;
  Visto  l'art. 4,  comma 24,  secondo periodo,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito con  legge 28 novembre 1996, n. 608,
che prevede  che gli interventi  di sostegno di  cui al punto  1 sono
erogati  sulla base  di  accordi collettivi  stipulati  prima del  31
dicembre 1994;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
relativo alla ripartizione per  l'anno 1996 delle risorse finanziarie
tra i diversi interventi posti  a carico del Fondo per l'occupazione,
ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri
connessi all'incentivazione  delle iniziative  produttive industriali
previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  16  dicembre  1996  relativo
all'impegno  della  somma di  lire  60  miliardi che  graveranno  sul
capitolo 1176  dello stato di  previsione del Ministero del  lavoro e
della previdenza sociale;
  Visti  gli accordi  collettivi stipulati  in data  anteriore al  31
dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;
  Visto  l'accordo  collettivo  stipulato presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri in  data  24  marzo  1993  tra Alenia  e  le
organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom - Cgil, Uilm - Uil, a seguito
della crisi del comparto Difesa ed in funzione della ristrutturazione
di Alenia industria che ha  coinvolto oltre 500 lavoratori articolati
su  piu'  unita'  produttive  con   il  sostegno  alle  attivita'  di
reindustrializzazione per  il sito  produttivo ex Alenia  di L'Aquila
per complessive 155 unita';
  Visti  i  decreti  ministeriali   relativi  alla  concessione  alle
societa'  Ada e  Calzaturificio aquilano  di contributi  finanziari a
fronte  di n.  149  assunzioni di  lavoratori  nell'ambito dei  piani
industriali delle societa' medesime per  il sito produttivo ex Alenia
di  L'Aquila  di  cui  95  assunti   dalla  societa'  Ada  e  54  dal
Calzaturificio aquilano;
  Visto l'accordo  di collaborazione  stipulato il  3 marzo  1995 tra
Alenia e  Mel.Tec -  Tecnologie elettromeccaniche S.r.l.,  nel quadro
del  sopra   citato  accordo   del  24   marzo  1993   e  nell'ambito
dell'obiettivo occupazionale sopra  indicato, per l'individuazione di
nuove  iniziative produttive  idonee  alla reindustrializzazione  del
sito produttivo ex Alenia di L'Aquila;
  Vista  la domanda  di  contributo presentata  da  Mel.Tec S.r.l.  a
fronte di 6 assuzioni;
  Considerati  i massimali  individuati  dal Ministero  del lavoro  e
della  previdenza  sociale  e  dalla Commissione  europea  in  merito
all'entita' degli aiuti alle assunzioni, fissata in 25.000 ECU per le
piccole  e medie  imprese operanti  nelle regioni  Sardegna, Sicilia,
Calabria, Basilicata, Campania, Molise e  Abruzzo fino il 31 dicembre
1996;
  Viste le note del  23 giugno 1997 e 15 luglio 1997  con le quali la
regione Abruzzo  esprime alla concessione del  finanziamento a valere
sull'art. 2 della legge n. 56/1994 alla societa' Mel.Tec;
  Considerato che l'art. 2, comma  1, della legge n. 56/1994, prevede
che il  beneficio sia  erogato in  un'unica soluzione  all'atto della
dimostrazione del risultato occupazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  societa'  Mel.Tec e'  concesso  un  contributo finanziario  a
sostegno  dell'occupazione   pari  a   lire  289.998.000,   a  fronte
dell'assunzione  di  sei  unita'  lavorative  provenienti  da  Alenia
industria.