IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione; relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e di intesa con le regioni interessate; Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994. n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non puo' comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 2 maggio l993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, cosi' come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti puo' essere riferita anche a piu' unita' produttive; Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende; Visto l'accordo collettivo stipulato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1993 tra Alenia e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom - Cgil, Uilm - Uil, a seguito della crisi del comparto Difesa ed in funzione della ristrutturazione di Alenia industria che ha coinvolto oltre 500 lavoratori articolati su piu' unita' produttive con il sostegno alle attivita' di reindustrializzazione per il sito produttivo ex Alenia di L'Aquila per complessive 155 unita'; Visti i decreti ministeriali relativi alla concessione alle societa' Ada e Calzaturificio aquilano di contributi finanziari a fronte di n. 149 assunzioni di lavoratori nell'ambito dei piani industriali delle societa' medesime per il sito produttivo ex Alenia di L'Aquila di cui 95 assunti dalla societa' Ada e 54 dal Calzaturificio aquilano; Visto l'accordo di collaborazione stipulato il 3 marzo 1995 tra Alenia e Mel.Tec - Tecnologie elettromeccaniche S.r.l., nel quadro del sopra citato accordo del 24 marzo 1993 e nell'ambito dell'obiettivo occupazionale sopra indicato, per l'individuazione di nuove iniziative produttive idonee alla reindustrializzazione del sito produttivo ex Alenia di L'Aquila; Vista la domanda di contributo presentata da Mel.Tec S.r.l. a fronte di 6 assuzioni; Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea in merito all'entita' degli aiuti alle assunzioni, fissata in 25.000 ECU per le piccole e medie imprese operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo fino il 31 dicembre 1996; Viste le note del 23 giugno 1997 e 15 luglio 1997 con le quali la regione Abruzzo esprime alla concessione del finanziamento a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994 alla societa' Mel.Tec; Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale; Decreta: Art. 1. Alla societa' Mel.Tec e' concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a lire 289.998.000, a fronte dell'assunzione di sei unita' lavorative provenienti da Alenia industria.