IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto  del 26  maggio 1987,  concernente il  divieto di
preparazione  di   farmaci  contenenti  le   sostanze  anoressizzanti
amfetamino - simili ivi elencate,  in associazione con altre sostanze
farmacologicamente attive;
  Visto  il  decreto  del  13  aprile  1993,  concernente  divieti  e
limitazioni  nella  preparazione  di medicinali  contenenti  sostanze
anoressizzanti;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto   legislativo  30  dicembre  1992,   n.  540,  e
particolarmente le sanzioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2;
  Visti i  pareri della Commissione  unica del farmaco del  27 maggio
1996, 22 ottobre 1996, 28 ottobre 1996;
  Viste  le decisioni  della Commissione  delle Comunita'  europee n.
3608  def./1 e  n. 3608  def.  / 2  del  9 dicembre  1996 e  divenute
esecutive a  partire dall'11  gennaio 1997, concernenti  l'obbligo di
modificare   gli   stampati   dei  medicinali   contenenti   sostanze
anoressizzanti  a   seguito  dell'insorgenza  di  numerosi   casi  di
ipertensione  polmonare   primaria  concomitanti  all'uso   di  dette
sostanze, nonche' la raccomandazione per  gli Stati europei che l'uso
di detti farmaci avvenga sotto  la sorveglianza di medici esperti nel
trattamento dell'obesita'.
  Visti i pareri  della Commissione unica del farmaco  del 3 febbraio
1997 e del 10 febbraio 1997;
  Visto il  parere del Consiglio  superiore di sanita' del  16 luglio
1997;
  Viste le  recenti segnalazioni di anomalia  delle valvole cardiache
in  pazienti  in   corso  di  trattamento  con  farmaci   a  base  di
fenfluramina  e  dexfenfluramina ed  i  provvedimenti  di ritiro  dal
mercato adottati negli Stati Uniti, ed in diversi stati europei.
  Viste le comunicazioni con cui  le aziende titolari di A.I.C. hanno
dichiarato di sospendere  spontaneamente la commercializzazione delle
specialita' medicinali contenenti fenfluramina e dexfenfluramina;
  Ritenuto  di dover  procedere alla  sospensione dell'autorizzazione
delle    specialita'    medicinali    contenenti    fenfluramina    e
dexfenfluramina  ai   sensi  dell'art.  19,  comma   2,  del  decreto
legislativo  29 maggio  1991, n.  178, come  modificato dall'art.  1,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Ritenuto altresi', a maggiore tutela della salute pubblica, di dare
applicazione all'art. 25, comma 8,  del decreto legislativo 29 maggio
1991,  n. 178,  al  fine  di evitare  la  esecuzione di  preparazioni
magistrali a base di fenfluramina o dexfenfluramina;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  sospesa  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  delle
sottoelencate specialita' medicinali ai  sensi dell'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio
1997, n. 44:
 
 Ditta            Specialita' medicinale          Numero di A.I.C.
   __                      __                            __
 Servier                PONDERAL               022588038 - 022588026
 Servier                ISOMERIDE              026986012
 Stroder                DIMA FEN               023699022 - 023699010
 Stroder                GLYPOLIX               026988016
 Valeas                 PESOS                  024577037 - 024577025