IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali e del personale Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale e' stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in attuazione della sopra menzionata legge n. 358 del 1991, ed in particolare l'art. 82 del regolamento stesso, contenente norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993, con il quale sono stati determinati la composizione delle commissioni esaminatrici nonche' i criteri di valutazione dei titoli dei concorsi per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali di cui al comma 3, dell'art. 10 della menzionata legge n. 358 del 1991; Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1993, registrati alla Corte dei conti il 21 gennaio 1993, con i quali sono stati indetti i concorsi per il conferimento di posti disponibili al 21 maggio 1992 nei profili professionali delle qualifiche funzionali dell'amministrazione finanziaria; Visti i ricorsi al T.A.R. del Lazio, con istanza incidentale di sospensione, con i quali la Confedir-Dirstat nonche' numerosi dipendenti del Ministero delle finanze hanno, tra l'altro, impugnato i sopramenzionati decreti Ministeriali 11 gennaio 1993 e 15 gennaio 1993; Vista la decisione n. 470/96 dell'11 marzo 1996, con la quale il T.A.R. del Lazio - Sezione II - pronunciandosi sui citati ricorsi, previamente riuniti, ha accolto il gravame proposto dalla Confedir - Dirstat per l'unico motivo riguardante la mancata convocazione dell'organizzazione ricorrente per l'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 81 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato in attuazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e per l'effetto ha annullato, tra l'altro, il ripetuto decreto ministeriale 11 gennaio 1993, nonche', per illegittimita' derivata, tutti i bandi di concorso impugnati, dichiarando, altresi', improcedibili i restanti gravami; Vista, in particolare, la statuizione con la quale il giudice amministrativo ha ritenuto fondata la doglianza della Confedir - Dirstat circa la mancata ammissione della stessa ai lavori relativi all'intesa, siglata in data 8 gennaio 1993, tra amministrazione e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, intesa stipulata in applicazione, tra l'altro, del citato art. 81; Visto il ricorso al Consiglio di Stato, con istanza incidentale di sospensione, prodotto dall'amministrazione avverso la predetta decisione n. 470 / 1996 dell'11 marzo 1996; Vista l'ordinanza n. 983 / 1996 del 2 luglio 1996, con la quale il citato consesso ha respinto la menzionata istanza di sospensione; Considerato che in esecuzione della decisione in parola si e' proceduto, al fine di sanare il vizio di procedura rilevato dal giudice amministrativo, ad una nuova convocazione delle organizzazioni sindacali, comprendendo nel novero delle stesse la Confedir-Dirstat; Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 12 dicembre 1996, con il quale, alla luce dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 24 luglio 1996 dalle organizzazioni sindacali di categoria, sono stati confermati i criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura oggetto di valutazione nell'ambito dei menzionati concorsi speciali per il conferimento di posti vacanti nei profili professionali; Visti i ricorsi al T.A.R. del Lazio con istanza incidentale di sospensione prodotti avverso il sopramenzionato decreto ministeriale 28 ottobre 1996; Vista la decisione n. 224 del 7 marzo 1997, con la quale il Consiglio di Stato - nel ritenere, alla luce della predetta nuova convocazione delle orgazizzazioni sindacali, cessata la materia del contendere limitatamente alle censure di carattere procedurale e inammissibili, per carenza di un interesse attuale e concreto, le doglianze attinenti ai criteri di massima - ha accolto il ricorso in appello prodotto dall'amministrazione; Considerato che il predetto consesso ha altresi' fatto presente che le cennate doglianze su alcuni criteri appaiono, in astratto, condivisibili ed ha affidato alla responsabile valutazione dell'amministrazione l'opportunita' di confermare o meno detti criteri; Considerato altresi' che lo stesso Consiglio di Stato ha ricompreso tra le censure in astratto condivisibili anche quella contenuta nei citati decreti ministeriali 15 gennaio 1993, relativa alla riserva del 2 0% dei posti messi a concorso in favore del personale femminile; Ravvisata l'opportunita' di procedere, in via di autotutela, in aderenza alle indicazioni del Consiglio di Stato, alla eliminazione di detta riserva e alla rivisitazione dei criteri sulla base di un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali; Visto il nuovo accordo, sottoscritto in data 23 luglio 1997 dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali di categoria, con il quale, anche sulla base di quanto rilevato dal giudice amministrativo di appello, sono state apportate modifiche ai criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura, oggetto di valutazione nell'ambito dei concorsi speciali di cui trattasi; Ritenuta la necessita' di fare salvi gli effetti prodotti dai menzionati decreti ministeriali 15 gennaio 1993, la composizione delle commissioni esaminatrici gia' costituite ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, nonche' le attivita' dalle medesime svolte, coerenti con i nuovi criteri di cui al sopramenzionato nuovo accordo in data 23 luglio 1997; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Decreta: Art. 1. E' annullato il decreto ministeriale 28 ottobre 1996, citato nelle premesse.