IL DIRETTORE GENERALE
                degli affari generali e del personale
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  concernenti lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, concernente il  riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287, con il quale e' stato  emanato il regolamento degli uffici e del
personale  del Ministero  delle  finanze, in  attuazione della  sopra
menzionata legge  n. 358 del  1991, ed  in particolare l'art.  82 del
regolamento  stesso,  contenente  norme   transitorie  per  la  prima
copertura dei posti vacanti nei profili professionali;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto  ministeriale 11  gennaio 1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 8 del  12 gennaio 1993, con
il  quale sono  stati determinati  la composizione  delle commissioni
esaminatrici nonche' i criteri di valutazione dei titoli dei concorsi
per la copertura  dei posti disponibili nei  profili professionali di
cui al comma 3, dell'art. 10 della menzionata legge n. 358 del 1991;
  Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1993, registrati alla Corte
dei  conti il  21 gennaio  1993,  con i  quali sono  stati indetti  i
concorsi per il  conferimento di posti disponibili al  21 maggio 1992
nei    profili    professionali     delle    qualifiche    funzionali
dell'amministrazione finanziaria;
  Visti i  ricorsi al  T.A.R. del Lazio,  con istanza  incidentale di
sospensione,  con  i  quali   la  Confedir-Dirstat  nonche'  numerosi
dipendenti del Ministero delle  finanze hanno, tra l'altro, impugnato
i sopramenzionati decreti  Ministeriali 11 gennaio 1993  e 15 gennaio
1993;
  Vista la  decisione n. 470/96 dell'11  marzo 1996, con la  quale il
T.A.R. del  Lazio - Sezione  II - pronunciandosi sui  citati ricorsi,
previamente riuniti, ha accolto il  gravame proposto dalla Confedir -
Dirstat  per  l'unico  motivo  riguardante  la  mancata  convocazione
dell'organizzazione ricorrente per  l'acquisizione dell'intesa di cui
all'art. 81 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992,  n. 287,  concernente il regolamento  degli uffici  e del
personale  dell'amministrazione  finanziaria, emanato  in  attuazione
della legge  29 ottobre 1991, n.  358, e per l'effetto  ha annullato,
tra  l'altro,  il  ripetuto  decreto ministeriale  11  gennaio  1993,
nonche',  per  illegittimita' derivata,  tutti  i  bandi di  concorso
impugnati, dichiarando, altresi', improcedibili i restanti gravami;
  Vista,  in particolare,  la  statuizione con  la  quale il  giudice
amministrativo  ha ritenuto  fondata  la doglianza  della Confedir  -
Dirstat circa la  mancata ammissione della stessa  ai lavori relativi
all'intesa, siglata  in data  8 gennaio  1993, tra  amministrazione e
organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative,   intesa
stipulata in applicazione, tra l'altro, del citato art. 81;
  Visto il ricorso al Consiglio  di Stato, con istanza incidentale di
sospensione,  prodotto   dall'amministrazione  avverso   la  predetta
decisione n. 470 / 1996 dell'11 marzo 1996;
  Vista l'ordinanza n. 983 / 1996 del  2 luglio 1996, con la quale il
citato consesso ha respinto la menzionata istanza di sospensione;
  Considerato  che in  esecuzione  della decisione  in  parola si  e'
proceduto,  al fine  di sanare  il  vizio di  procedura rilevato  dal
giudice   amministrativo,    ad   una   nuova    convocazione   delle
organizzazioni  sindacali, comprendendo  nel novero  delle stesse  la
Confedir-Dirstat;
  Visto  il decreto  ministeriale 28  ottobre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 129 del 12  dicembre 1996,
con il quale, alla luce  dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data
24  luglio 1996  dalle  organizzazioni sindacali  di categoria,  sono
stati confermati  i criteri  di valutazione  dei titoli  di servizio,
professionali  e di  cultura oggetto  di valutazione  nell'ambito dei
menzionati concorsi speciali per il conferimento di posti vacanti nei
profili professionali;
  Visti  i ricorsi  al T.A.R.  del Lazio  con istanza  incidentale di
sospensione prodotti avverso  il sopramenzionato decreto ministeriale
28 ottobre 1996;
  Vista  la decisione  n.  224 del  7  marzo 1997,  con  la quale  il
Consiglio di  Stato -  nel ritenere, alla  luce della  predetta nuova
convocazione delle  orgazizzazioni sindacali, cessata la  materia del
contendere  limitatamente alle  censure  di  carattere procedurale  e
inammissibili, per  carenza di  un interesse  attuale e  concreto, le
doglianze attinenti ai criteri di massima  - ha accolto il ricorso in
appello prodotto dall'amministrazione;
  Considerato che il predetto consesso ha altresi' fatto presente che
le  cennate  doglianze  su  alcuni  criteri  appaiono,  in  astratto,
condivisibili   ed   ha   affidato  alla   responsabile   valutazione
dell'amministrazione  l'opportunita'  di   confermare  o  meno  detti
criteri;
  Considerato altresi' che lo stesso Consiglio di Stato ha ricompreso
tra le censure  in astratto condivisibili anche  quella contenuta nei
citati decreti  ministeriali 15  gennaio 1993, relativa  alla riserva
del  2  0%  dei  posti  messi a  concorso  in  favore  del  personale
femminile;
  Ravvisata  l'opportunita' di  procedere, in  via di  autotutela, in
aderenza alle  indicazioni del Consiglio di  Stato, alla eliminazione
di detta  riserva e alla rivisitazione  dei criteri sulla base  di un
nuovo accordo con le organizzazioni sindacali;
  Visto  il  nuovo  accordo,  sottoscritto in  data  23  luglio  1997
dall'amministrazione e  dalle organizzazioni sindacali  di categoria,
con  il  quale, anche  sulla  base  di  quanto rilevato  dal  giudice
amministrativo di appello, sono  state apportate modifiche ai criteri
di valutazione  dei titoli di  servizio, professionali e  di cultura,
oggetto  di  valutazione nell'ambito  dei  concorsi  speciali di  cui
trattasi;
  Ritenuta  la necessita'  di  fare salvi  gli  effetti prodotti  dai
menzionati  decreti ministeriali  15  gennaio  1993, la  composizione
delle commissioni  esaminatrici gia' costituite ai  sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986
e dall'art.  9 del decreto  del Presidente della Repubblica  9 maggio
1994 n. 487, nonche' le attivita' dalle medesime svolte, coerenti con
i nuovi  criteri di cui al  sopramenzionato nuovo accordo in  data 23
luglio 1997;
  Visti gli  articoli 3, 14 e  16 del decreto legislativo  3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' annullato il decreto ministeriale  28 ottobre 1996, citato nelle
premesse.