IL DIRIGENTE
capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
   valorizzazione     delle  denominazioni    di  origine    e  delle
   indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  e  responsabile  del
   procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 28  aprile 1975,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Falerio  dei Colli  Ascolani"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con il quale e' stata
apportata  modifica  al  disciplinare   di  produzione  del  vino  in
questione
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  della denominazione  di  origine  controllata "Falerio  dei
Colli  Ascolani" in  "Falerio dei  Colli Ascolani"  o "Falerio"  e la
modifica del relativo disciplinare di produzione;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  formulata  dal  Comitato
stesso,  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  n. 176  del 30  luglio
1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;
  Ritenuto   pertanto  necessario   procedere  alla   modifica  della
denominazione di origine controllata  "Falerio dei Colli Ascolani" in
"Falerio  dei  Colli  Ascolani"  o  "Falerio"  e  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  di  detto vino,  in  conformita'  della
proposta formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento,  concernente la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di  produzione,  prevede   che  i
disciplinari  di   produzione  vengano  approvati  con   decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione   di  origine  controllata  "Falerio   dei  Colli
Ascolani", riconosciuta  con decreto del Presidente  della Repubblica
28  aprile 1978  e'  modificata  in "Falerio  dei  Colli Ascolani"  o
"Falerio".
  Il disciplinare di  produzione del vino a  denominazione di origine
controllata  "Falerio  dei Colli  Ascolani"  approvato  con il  sopra
indicato  decreto del  Presidente della  Repubblica e  modificato con
decreto ministeriale  10 ottobre  1994 e'  sostituito per  intero dal
testo annesso le  cui disposizioni entrano in  vigore dalla vendemmia
1997.