IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Falerio dei Colli Ascolani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con il quale e' stata apportata modifica al disciplinare di produzione del vino in questione Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" in "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" e la modifica del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" in "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" e alla modifica del disciplinare di produzione di detto vino, in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1978 e' modificata in "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio". Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" approvato con il sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica e modificato con decreto ministeriale 10 ottobre 1994 e' sostituito per intero dal testo annesso le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.