IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei loro  rimorchi, ispirandosi  al diritto
comunitario;
  Visto il decreto  5 agosto 1974 di recepimento  della direttiva del
Consiglio n. 70 / 221 / CEE, pubblicato nel supplemeno ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 251  del  26  settembre 1974  concernente  il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati  membri  per  quanto
riguarda  i  serbatoi di  carburante  liquido  ed ai  dispositivi  di
protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto il decreto del 10  agosto 1981 di recepimento delle direttive
79 /  490 / CEE e  81 / 333 /  CEE della Commissione che  adeguano al
progresso  tecnico  la direttiva  70  /  221  / CEE,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 274 del  6 ottobre
1981;
  Visto il  decreto del  Ministro dei  trasporti e  della navigazione
dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92
/ 53 / CEE e 93/81 / CEE recanti modifiche del decreto 27 giugno 1995
di  recepimento delle  direttive  92 /  53  / CEE  e 93  /  81 /  CEE
concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Vista la direttiva della Commissione n. 97  / 19 / CE del 18 aprile
1997 che adegua al progresso tecnico la  direttiva 70 / 221 / CEE del
Consiglio  relativa   ai  serbatoi   di  carburante  liquido   ed  ai
dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  del  presente  decreto, si  intende  per veicolo  ogni
veicolo  a  motore destinato  a  circolare  su  strada, con  o  senza
carrozzeria, che abbia almeno quattro  ruote ed una velocita' massima
per costruzione superiore  ai 25 km / h, nonche'  i suoi rimorchi, ad
eccezione  dei  veicoli  che  si spostano  su  rotaie,  dei  trattori
agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.