IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 70 / 221 / CEE, pubblicato nel supplemeno ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del 10 agosto 1981 di recepimento delle direttive 79 / 490 / CEE e 81 / 333 / CEE della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 70 / 221 / CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92 / 53 / CEE e 93/81 / CEE recanti modifiche del decreto 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92 / 53 / CEE e 93 / 81 / CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Vista la direttiva della Commissione n. 97 / 19 / CE del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70 / 221 / CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione superiore ai 25 km / h, nonche' i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.