IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti il  regio decreto  18 novembre  1923, n.  2440, il  23 maggio
1924, n. 827 e loro successive modificazioni;
  Visto il  regio decreto  20 giugno  1929, n.  1058, che  approva il
regolamento  sui servizi  del provveditorato  generale dello  Stato e
successive modifiche;
  Visto  il decreto  ministeriale  28 ottobre  1985,  che approva  il
capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi da eseguire
per  conto del  provveditorato generale  dello Stato,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1986;
  Visto il decreto ministeriale 20  giugno 1987 che approva le "Nuove
istruzioni  generali sui  servizi del  provveditorato generale  dello
Stato";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Ritenuto necessario riformulare, in tema di arbitrato, gli articoli
56,  57 e  58  del capitolato  d'oneri generali  per  le forniture  e
servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato, alla
luce  di  quanto  rilevato  dal   Consiglio  di  Stato  in  occasione
dell'avviso espresso in data 17 dicembre 1996, n. 2025/1996 in ordine
ad  un  progetto  di  contratto  per la  fornitura  di  una  centrale
telefonica;
                              Decreta:
  E' approvata la  nuova formulazione degli articoli 56, 57  e 58 del
capitolato d'oneri generali per le  forniture ed i servizi eseguiti a
cura  del provveditorato  generale  dello Stato,  che sostituisce  la
precedente ed e' qui di seguito riportata.
                               Art. 56.
                          Collegio arbitrale
  Le controversie insorte fra  il provveditorato generale dello Stato
e l'impresa possono essere risolte  da un collegio arbitrale composto
da  tre persone:  un magistrato  della giustizia  amministrativa, con
funzioni  di presidente,  nominato  dal Presidente  del Consiglio  di
Stato, previa designazione da parte del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa; un dirigente nominato dall'amministrazione,
scelto tra  coloro che non  abbiano attribuzioni nel servizio  che ha
posto in  essere il contratto;  e un arbitro  designato dall'impresa;
venendo a mancare, per qualsiasi  causa durante il corso del giudizio
arbitrale,   uno  degli   arbitri,  provvede   alla  sua   tempestiva
sostituzione  l'autorita' o  la  parte che  aveva nominato  l'arbitro
mancante.
  Disimpegna le  funzioni di  segretario del collegio  un funzionario
dell'amministrazione.
  Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide
secondo  le norme  di  diritto, anche  in ordine  alle  spese e  agli
onorari del giudizio.
  Contro la pronuncia arbitrale  e' ammessa l'impugnazione secondo le
disposizioni del codice di procedura civile.
                               Art. 57.
                        Richiesta di arbitrato
  La richiesta con cui si propone l'arbitrato puo' essere inoltrata a
decorrere dal  giorno del ricevimento  della lettera con  cui vengono
notificate all'impresa le  decisioni dell'amministrazione adottate in
via amministrativa,  in ordine  alla vertenza  ovvero dalla  data del
verbale redatto in ordine alle conclusioni dell'amministrazione sulla
materia controversa.
  La  richiesta di  arbitrato  deve contenere  chiaramente i  termini
della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro,
e deve essere  notificata nella forma delle citazioni  (a mezzo cioe'
di ufficiale giudiziario).
  Subito dopo la  notifica, a cura della parte  piu' diligente, viene
promossa la nomina del Presidente del collegio arbitrale.
  Non formano oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative ai
prodotti o  materiali presentati al  collaudo e quelle  relative alle
condizioni   tecniche   delle   forniture,  per   le   quali   decide
insindacabilmente l'amministrazione.
                              Art. 58.
                     Ricorso al giudice ordinario
  La parte  attrice ha facolta' d'escludere  la competenza arbitrale,
proponendo  domanda  davanti al  giudice  competente,  a norma  delle
disposizioni  del codice  di procedura  civile e  del testo  unico 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche e integrazioni.
  La parte  convenuta nel  giudizio arbitrale ai  sensi dell'articolo
precedente  ha facolta',  a  sua volta,  di  escludere la  competenza
arbitrale. A  questo fine, entro  trenta giorni dalla  notifica della
domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra
parte, la  quale, ove intenda  proseguire il giudizio,  deve proporre
domanda al giudice competente a norma del comma precedente.
  I  contratti  inoltre  possono  escludere il  ricorso  al  collegio
arbitrale, in deroga ai precedenti articoli 56 e 57.
  Dalla data del presente decreto rimangono abrogati i corrispondenti
articoli  del  capitolato  d'oneri  generale  approvato  con  decreto
ministeriale del 28 ottobre 1985.
  Il presente  atto sara'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 agosto 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi