IL MINISTRO DEL TESORO Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il 23 maggio 1924, n. 827 e loro successive modificazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1985, che approva il capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi da eseguire per conto del provveditorato generale dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1986; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1987 che approva le "Nuove istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Ritenuto necessario riformulare, in tema di arbitrato, gli articoli 56, 57 e 58 del capitolato d'oneri generali per le forniture e servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato, alla luce di quanto rilevato dal Consiglio di Stato in occasione dell'avviso espresso in data 17 dicembre 1996, n. 2025/1996 in ordine ad un progetto di contratto per la fornitura di una centrale telefonica; Decreta: E' approvata la nuova formulazione degli articoli 56, 57 e 58 del capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato, che sostituisce la precedente ed e' qui di seguito riportata. Art. 56. Collegio arbitrale Le controversie insorte fra il provveditorato generale dello Stato e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone: un magistrato della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, previa designazione da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; un dirigente nominato dall'amministrazione, scelto tra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto; e un arbitro designato dall'impresa; venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorita' o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante. Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell'amministrazione. Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio. Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Art. 57. Richiesta di arbitrato La richiesta con cui si propone l'arbitrato puo' essere inoltrata a decorrere dal giorno del ricevimento della lettera con cui vengono notificate all'impresa le decisioni dell'amministrazione adottate in via amministrativa, in ordine alla vertenza ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell'amministrazione sulla materia controversa. La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioe' di ufficiale giudiziario). Subito dopo la notifica, a cura della parte piu' diligente, viene promossa la nomina del Presidente del collegio arbitrale. Non formano oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative ai prodotti o materiali presentati al collaudo e quelle relative alle condizioni tecniche delle forniture, per le quali decide insindacabilmente l'amministrazione. Art. 58. Ricorso al giudice ordinario La parte attrice ha facolta' d'escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche e integrazioni. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente ha facolta', a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente. I contratti inoltre possono escludere il ricorso al collegio arbitrale, in deroga ai precedenti articoli 56 e 57. Dalla data del presente decreto rimangono abrogati i corrispondenti articoli del capitolato d'oneri generale approvato con decreto ministeriale del 28 ottobre 1985. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 1997 Il Ministro: Ciampi