IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3, comma 81, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale dispone che, con effetto dal  1 gennaio 1997, sulle scommesse a
totalizzatore o  a libro o  di qualunque altro genere,  relative alle
corse dei cavalli,  in luogo dell'imposta sugli spettacoli  di cui al
decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 640, si
applica l'imposta unica di cui alla  legge 22 dicembre 1951, n. 1379,
e successive modificazioni;
  Considerato che  occorre approvare i modelli  di distinta d'incasso
che devono  essere utilizzati  per l'applicazione  dell'imposta unica
sulle scommesse sulle corse dei cavalli;
  Considerato altresi'  che occorre  diversificare la  versione della
distinta  d'incasso  in  relazione  ai  soggetti  assuntori  ed  alle
differenti tipologie di scommesse accettate;
  Attesa  l'opportunita'   di  autorizzare   la  riproduzione   e  la
contemporanea  compilazione  meccanografica   dei  modelli,  mediante
l'utilizzo di stampanti  che comunque garantiscano la  chiarezza e la
intelligibilita' dei modelli nel tempo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati, con  le istruzioni per la  compilazione, i seguenti
modelli  di distinta  d'incasso  che gli  organizzatori di  scommesse
sulle  corse dei  cavalli devono  adottare ai  fini dell'applicazione
della imposta unica sulle scommesse accettate:
  Modello A -  per l'accettazione delle scommesse  negli ippodromi, e
nelle agenzie ippiche (allegato 1);
  Modello  B  - per  l'accettazione  della  scommessa TRIS  nazionale
(allegato 2);
  Modello C - per l'accettazione delle scommesse a quota fissa presso
gli allibratori (allegato 3).