IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni; Considerato che occorre approvare i modelli di distinta d'incasso che devono essere utilizzati per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sulle corse dei cavalli; Considerato altresi' che occorre diversificare la versione della distinta d'incasso in relazione ai soggetti assuntori ed alle differenti tipologie di scommesse accettate; Attesa l'opportunita' di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la intelligibilita' dei modelli nel tempo; Decreta: Art. 1. Sono approvati, con le istruzioni per la compilazione, i seguenti modelli di distinta d'incasso che gli organizzatori di scommesse sulle corse dei cavalli devono adottare ai fini dell'applicazione della imposta unica sulle scommesse accettate: Modello A - per l'accettazione delle scommesse negli ippodromi, e nelle agenzie ippiche (allegato 1); Modello B - per l'accettazione della scommessa TRIS nazionale (allegato 2); Modello C - per l'accettazione delle scommesse a quota fissa presso gli allibratori (allegato 3).