IL DIRIGENTE
Capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
  valorizzazione      delle  denominazioni    di  origine    e  delle
indicazioni
  geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 11  agosto 1971,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata  dei vini  "Parrina" ed  e' stato  approvato il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986, il
deceto  ministeriale  2 agosto  1993  e  il decreto  ministeriale  12
gennaio  1994 con  i quali  e'  stato modificato  il disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  in
questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato, con
riferimento al periodo di invecchiamento obbligatorio;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica  dell'art.  5 del  disciplinare  di  produzione dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Parrina" formulata dal Comitato
stesso,  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  n. 121  del 27  maggio
1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto pertanto  necessario procedere  alla modifica  dell'art. 5
del disciplinare  di produzione del  vino a denominazione  di origine
controllata  "Parrina" in  conformita'  alla  proposta formulata  dal
citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
controllata   e  garantita   vengono  riconosciute   ed  i   relativi
disciplinari  di produzione  vengono approvati  o modificati  con con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il comma  7 dell'art. 5 del  disciplinare di produzione dei  vini a
denominazione di origine controllata  "Parrina" approvato con decreto
del  Presidente della  Repubblica  11 agosto  1971 e  successivamente
modificato  con   decreto  ministeriale  2  agosto   1993  e  decreto
ministeriale 12 gennaio 1994 e'  sostituito nel testo di cui appresso
le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1974:
  Art. 5.
  (Omissis).
  Comma 7. Il vino "Parrina"  rosso riserva deve essere sottoposto ad
un periodo di  invecchiamento obbligatorio di almeno due  anni di cui
almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia
  (Omissis).