IL DIRIGENTE Capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Parrina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986, il deceto ministeriale 2 agosto 1993 e il decreto ministeriale 12 gennaio 1994 con i quali e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento al periodo di invecchiamento obbligatorio; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 1997; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Parrina" in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1993 e decreto ministeriale 12 gennaio 1994 e' sostituito nel testo di cui appresso le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1974: Art. 5. (Omissis). Comma 7. Il vino "Parrina" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia (Omissis).