Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa  ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di  origine controllata del vino  "Valsusa" ha espresso
parere   favorevole  al   suo   accoglimento   proponendo,  ai   fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di
produzione secondo il testo cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
riconoscimento del disciplinate di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al  Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e delle  indicazioni geografiche  tipiche dei  vini -  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Proposta di disciplinare di produzione del vino a denomiazione
                  di origine controllata "Valsusa"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  controllata "Valsusa" e'  risevata al
vino  rosso,  anche  nella  tipologia "novello",  che  risponde  alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La denominazione  di origine controllata "Valsusa"  e' riservata al
vino rosso ottenuto da uve  provenienti da vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione amplografica:
  Avana',   Barbera,   Dolcetto  e   Neretta   cuneese   da  soli   o
congiuntamente: minimo 60%;
  altri  vitigni  a  bacca  rossa,  non  aromatici,  autorizzati  e/o
raccomandati per  la provincia di  Torino, da soli  o congiuntamente,
per il restante 40%.
                               Art. 3.
  La zona di produzione delle uve  per l'ottenimento del vino atto ad
essere  designato   con  la  denominazione  di   origine  controllata
"Valsusa", comprende  l'intero territorio amministativo  dei seguenti
comuni della provincia di Torino:
    Almese;
    Borgone di Susa;
    Bruzolo;
    Bussoleno;
    Caprie;
    Chianocco;
    Chiomonte;
    Condove;
    Exilles;
    Giaglione;
    Gravere;
    Mattie;
    Meana di Susa;
    Mompantero;
    Rubiana;
    San Didero;
    San Giorio di Susa;
    Susa;
    Villarforchiardo.
                               Art. 4.
  Le condizini  ambientali e  di cultura  dei vigneti  destinati alla
produzione  del  vino   di  cui  all'art.  2   devono  essere  quelle
tradizionali della zona  di produzione e, comunque,  atte a conferire
alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto  considerate idonei i vigneti  collinari di giacitura
ed esposizione adatti o pedemontani e su grave.
  Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente  usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  resa   massima  di  uva   ad  ettaro  di  vigneto   in  coltura
specializzata per  la produzione  del vino  di cui  all'art. 2  ed il
titolo  alcolometrico volumico  minimo  naturale  delle relative  uve
destinate  alla  vinificazione,   devono  essere  rispettivamente  le
seguenti:
    Vino               Resa uva                 Titolo alcolometrico
                       tonn./Ha                  vol. min, naturale
     -                    -                               -
"Valsusa Rosso"          9,00                            9,5%
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Valsusa" devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la produzione  globale non superi del 20%  i limiti medesimi,
fermi  restando i  limiti resa  uva/vino  per i  quantitativi di  cui
trattasi.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
della zona delimitata dall'art. 3.
  Tuttavia tenuto  conto delle situazioni tradizionali  di produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio amministrativo delle comunita' montane, Alta Valle di Susa
(Torino) e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (Torino).
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
  La resa massima dell'uva in vino  non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la  percentuale sopra indicata, ma non oltre
il 75%, l'eccedenza  non avra' diritto alla  denominazione di origine
controllata; oltre  detto limite  percentuale decade il  diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
  Il vino a denominazione  di origine controllata "Valsusa", all'atto
dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alla   seguenti
caratteristiche:
   "Valsusa" Rosso:
  colore: rosso  rubino piu'  o meno  intenso, talvolta  con riflessi
aranciati;
  odore: intenso, caratteristico, vinoso, con evidenti note fruttate;
  sapore:   asciutto,  armonico,   acidulo,  moderatamente   tannico,
talvolta con lieve sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: minimo 20 per mille.
                               Art. 7.
  Alla  denominazione di  origine controllata  di cui  all'art. 1  e'
vietata  l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione,  ivi compresi  gli
aggettivi  "extra", "fine",,  "selezionato", "superiore",  "riserva",
"vecchio" e similari.
  Per la denominazione di origine controllata "Valsusa" e' consentito
altresi'   l'uso   di   indicazioni  geografiche   e   toponomastiche
aggiuntive.
  E' obbligatorio indicare in  etichetta l'annata di produzione delle
uve.