IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista la  legge 10  dicembre 1993, n.  515, sulla  disciplina delle
campagne  elettorali per  l'elezione alla  Camera dei  deputati e  al
Senato della Repubblica;
  Rilevato  che per  il giorno  9  novembre 1997  e' stata  stabilita
l'elezione  suppletiva  del  Senato  della  Repubblica  nel  collegio
uninominale n. 3  della Toscana (che comprende i  comuni di Barberino
di Mugello,  Borgo San Lorenzo, Calenzano,  Campi Bisenzio, Dicomano,
Fiesole, Firenzuola,  Londa, Marradi,  Palazzuolo sul  Senio, Pelago,
Pontassieve,  Reggello,  Rufina,  San  Godenzo, San  Piero  a  Sieve,
Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia,  Vicchio, Castelfranco di Sopra,
Loro Ciuffenna, Pian di Sco, Terranuova Bracciolini);
  Ritenuta  la  necessita'  di   provvedere,  secondo  la  competenza
attribuitagli e relativamente all'elezione suppletiva anzidetta, alla
definizione delle  modalita' e  dei contenuti della  comunicazione di
cui  all'art. 1,  comma  2, della  legge 10  dicembre  1993, n.  515,
nonche' alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del
principio di parita' nelle  concrete modalita' di utilizzazione degli
spazi  di propaganda  sulla  stampa quotidiana  e  periodica e  nella
radiodiffusione  sonora e  televisiva  e per  assicurare il  concreto
conseguimento degli  obbiettivi di  parita' di trattamento  anche nei
programmi  e   servizi  di  informazione  elettorale   dei  programmi
radiotelevisivi;
  Ritenuta la necessita' di  provvedere altresi' alla definizione dei
criteri  di determinazione  e dei  limiti massimi  delle tariffe  per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Ritenuta l'estraneita' delle  trasmissioni di propaganda elettorale
e  degli  inerenti avvisi  ai  limiti  quantitativi previsti  per  le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
  Ritenuti   concretamente   rilevanti,   ai  fini   della   campagna
elettorale,  gli   editori  che   pubblicano  testate   quotidiane  o
periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione negli
anzidetti comuni interessati dalla precisata consultazione elettorale
suppletiva nonche' le emittenti  radiotelevisive che hanno diffusione
nella stessa area, interessate agli eventi locali;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Comunicazione preventiva
  1. Gli  editori di  giornali quotidiani e  periodici o  di edizioni
locali  di  questi,  con  diffusione  che si  estende  ai  comuni  di
Barberino di  Mugello, Borgo San Lorenzo,  Calenzano, Campi Bisenzio,
Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa,  Marradi, Palazzuolo sul Senio,
Pelago,  Pontassieve,  Reggello, Rufina,  San  Godenzo,  San Piero  a
Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino,  Vaglia, Vicchio, Castelfranco di
Sopra,  Loro  Ciuffenna, Pian  di  Sco,  Terranuova Bracciolini,  che
intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti
la  data  delle  votazioni,   propaganda  elettorale  per  l'elezione
suppletiva del Senato della Repubblica  nel collegio uninominale n. 3
della  Toscana,  sono  tenuti,  entro  il  5  ottobre  1997,  a  dare
preventiva  notizia dell'offerta  dei  relativi  spazi attraverso  un
apposito comunicato pubblicato sulla  stessa testata interessata alla
diffusione della propaganda.  Per la stampa periodica  si tiene conto
della data di  effettiva distribuzione e non di  quella di copertina.
Ove  in  ragione  della  periodicita' della  testata  non  sia  stato
possibile  pubblicare  su  di   questa,  nel  termine  anzidetto,  il
comunicato preventivo,  la diffusione di propaganda  non potra' avere
inizio che  dal numero successivo  a quello recante  la pubblicazione
del  comunicato sulla  testata,  salvo che  il  comunicato sia  stato
pubblicato, nel termine  prescritto e nei modi di cui  al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il comunicato  preventivo deve  essere pubblicato  con adeguato
rilievo,  sia per  collocazione sia  per modalita'  grafiche, e  deve
precisare:
  a) l'avvenuta predisposizione di  un codice di autoregolamentazione
per la  definizione degli spazi disponibili  nonche' delle condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono  della   redazione  della  testata  e   degli  uffici  della
concessionaria   di    pubblicita'   presso   cui   il    codice   di
autoregolamentazione e' depositato;
  b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato  ad ogni singolo giorno di
pubblicazione,  entro  il quale  gli  spazi  medesimi possono  essere
prenotati;
  c)  le tariffe  per  l'accesso a  tali  spazi, quali  autonomamente
determinate per ogni  singola testata secondo i criteri  e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
  d) ogni  eventuale ulteriore circostanza od  elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
  3.  Nel caso  di edizioni  locali o  comunque di  pagine locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tale  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto le  testate  con  diffusione pluriregionale,  dovranno
indicarsi distintamente le  tariffe praticate per le  pagine locali e
le pagine nazionali  nonche', ove diverse, le altre  modalita' di cui
al precedente comma.
  4. Il comunicato puo' essere  pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.   La   tempestiva   pubblicazione  del   comunicato   preventivo
costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione
di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato
dal  comma 1.  In caso  di mancato  rispetto del  termine a  tal fine
stabilito nel comma 1 e salvo  quanto previsto nello stesso comma per
le testate  periodiche, la  diffusione di  propaganda non  puo' avere
inizio che  dal quinto giorno  successivo alla data  di pubblicazione
del comunicato preventivo.