IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Vin Santo del Chianti" e  "Vin Santo del Chianti Classico" corredata
dal parere espresso dalla regione Toscana;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Vin Santo  del Chianti"  e "Vin  Santo del  Chianti Classico"  e dei
relativi  disciplinari  di  produzione, rispettivamente  del  vino  a
denominazione di  origine controllata "Vin  Santo del Chianti"  e del
vino a  denominazione di origine  controllata "Vin Santo  del Chianti
Classico" formulati  dal Comitato stesso e  pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995;
  Viste le istanze  presentate dal Consorzio Vino  Chianti avverso il
parere  del  Comitato  suddetto  e la  proposta  di  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo
del Chianti";
  Viste  l'istanza presentate  dal  Consorzio  Vino Chianti  Classico
avverso il parere del Comitato suddetto e la proposta di disciplinare
di produzione  del vino a  denominazione di origine  controllata "Vin
Santo  del Chianti  Classico"  e la  successiva  nota presentata  dal
citato Consorzio  Vino Chianti Classico  con la quale  viene ritirata
l'istanza di cui sopra;
  Visti  il decreto  dirigenziale 24  ottobre  1995 con  il quale,  a
seguito del ritiro  dell'istanza di cui sopra,  e' stata riconosciuta
la  denominazione di  origine  controllata del  vino  "Vin Santo  del
Chianti Classico" ed  e' stato approvato il  relativo disciplinare di
produzione e l'avviso di rettifica  del disciplinare di produzione di
cui  trattasi  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  287  del  9
dicembre 1995;
  Considerato  che  il  sopracitato Comitato,  esaminate  le  istanze
presentate  dal  Consorzio  vino   Chianti  avverso  la  proposta  di
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Vin Santo  del Chianti"  di cui  sopra, ha  ritenuto di
doverle accogliere parzialmente;
  Visto il parere integrativo  del Comitato sopra citato, riguardante
la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Vin Santo del Chianti" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 15 marzo  1997, con il quale vengono parzialmente
accolti i ricorsi di cui sopra e conseguentemente viene formulata una
nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Vin Santo del Chianti";
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo del Chianti"
e  all'approvazione  del  relativo   disciplinare  di  produzione  in
conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopracitato Comitato;
  Ritenuta la necessita' di apportare al testo del parere integrativo
di  cui  sopra alcune  modifiche  di  carattere  formale al  fine  di
renderne piu' comprensibile il dispositivo;
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento,  concernente la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinare  di  produzione,  prevede   che  i
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del Dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta  la denominazione  di origine controllata  dei vini
"Vin  Santo  del Chianti"  ed  e'  approvato  nel testo  annesso,  il
relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel predetto  disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1997.