IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo del Chianti" e "Vin Santo del Chianti Classico" corredata dal parere espresso dalla regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo del Chianti" e "Vin Santo del Chianti Classico" e dei relativi disciplinari di produzione, rispettivamente del vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" e del vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995; Viste le istanze presentate dal Consorzio Vino Chianti avverso il parere del Comitato suddetto e la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti"; Viste l'istanza presentate dal Consorzio Vino Chianti Classico avverso il parere del Comitato suddetto e la proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" e la successiva nota presentata dal citato Consorzio Vino Chianti Classico con la quale viene ritirata l'istanza di cui sopra; Visti il decreto dirigenziale 24 ottobre 1995 con il quale, a seguito del ritiro dell'istanza di cui sopra, e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Vin Santo del Chianti Classico" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e l'avviso di rettifica del disciplinare di produzione di cui trattasi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1995; Considerato che il sopracitato Comitato, esaminate le istanze presentate dal Consorzio vino Chianti avverso la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" di cui sopra, ha ritenuto di doverle accogliere parzialmente; Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, riguardante la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1997, con il quale vengono parzialmente accolti i ricorsi di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti"; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo del Chianti" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopracitato Comitato; Ritenuta la necessita' di apportare al testo del parere integrativo di cui sopra alcune modifiche di carattere formale al fine di renderne piu' comprensibile il dispositivo; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinare di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del Dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo del Chianti" ed e' approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.