Con decreto ministeriale n. 23317 del 7 agosto 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n, 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni generali, con sede in Napoli e unita' di Napoli, Roma e San Vittore nel Lazio (Frosinone), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni generali a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23340 del 3 settembre 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia con sede in Caluso (Torino), unita' di Catania per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unita', su un organico complessivo di n. 9 unita', con l'esclusione dell'unita' di Messina gia' erroneamente inclusa nel decreto ministeriale del 3 dicembre 1996, n. 21802. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti artt. 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. C del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 23341 del 3 settembre 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: Pellegrini Centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre con sede in Milano unita' di Pisticci (Matera) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilsice, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', di cui un lavoratore parttime da 30 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini Centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 23342 del 3 settembre 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 28 aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini Centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre con sede in Milano, unita' di Pisticci (Matera) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', di cui un parttime da 30 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini Centro Sud Mensa c/o Enichem Fibre a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237.