Con decreto ministeriale n. 23317 del 7 agosto 1997 e' autorizzata,
per il periodo dal 2 maggio  1996 al 1 maggio 1997, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n, 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni generali, con
sede  in Napoli  e unita'  di Napoli,  Roma e  San Vittore  nel Lazio
(Frosinone),  per  i  quali  e'   stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce, per  dodici mesi, la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da quaranta ore settimanali  a venticinque ore
medie settimanali  nei confronti di  un numero massimo  di lavoratori
pari a n. 29 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto disposto  dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  De Lieto Costruzioni  generali a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla  Corte dei conti in  data 6 marzo 1996,  registro 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23340   del  3  settembre  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Bull HN Information Systems  Italia con sede
in Caluso (Torino), unita' di Catania  per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  16  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a n. 9  unita', su un  organico complessivo di  n. 9
unita',  con l'esclusione  dell'unita' di  Messina gia'  erroneamente
inclusa nel decreto ministeriale del 3 dicembre 1996, n. 21802.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto disposto  dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bull  HN  Information  Systems
Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20  maggio 1993,  n. 148, convertito  con modificazioni
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
1, foglio n. 237.
  In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti
artt. 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma
1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verifichera' che i
lavoratori interessati nella stessa  unita' produttiva al trattamento
di  integrazione   salariale  straordinaria  ed  al   trattamento  di
integrazione salariale  da solidarieta' siano diversi  e precisamente
individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1,
lett. C del  decreto ministeriale 23 dicembre  1994, registrato dalla
Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23341   del  3  settembre  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 7  febbraio 1995 al 31 marzo 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 primo e secondo  comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla   unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione  guadagni   ordinaria   e
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: Pellegrini Centro  Sud Mensa c/o Enichem Fibre  con sede in
Milano unita' di Pisticci (Matera) per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilsice, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,45 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 15  unita', di  cui un lavoratore  parttime da 30  a 25  ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla Pellegrini Centro Sud  Mensa c/o Enichem
Fibre a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
nei  limiti   di  cui  al   successivo  comma  13  dell'art.   5  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23342   del  3  settembre  1997  e'
autorizzata, per il  periodo dal 28 aprile 1995 al  31 marzo 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  Pellegrini Centro Sud  Mensa c/o Enichem  Fibre con
sede in  Milano, unita'  di Pisticci  (Matera) per  i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
33,45 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori pari  a n. 16 unita',  di cui un  parttime da 30 a  25 ore
medie settimanali, su un organico complessivo di n. 16 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla Pellegrini Centro Sud  Mensa c/o Enichem
Fibre a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
nei  limiti   di  cui  al   successivo  comma  13  dell'art.   5  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla  Corte dei conti in  data 23 novembre 1994,  reg. 1,
foglio n. 237.