Con decreto ministeriale n. 23295 del 7 agosto 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 agosto 1996 al 9 agosto 1997, della ditta S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unita' di Piedimonte Matese (Caserta). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unita' di Piedimonte Matese (Caserta), per il periodo dal 25 settembre 1996 al 9 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 2 ottobre 1996 con decorrenza 10 agosto 1996. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23296 del 7 agosto 1997: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Diga del Melito (Catanzaro); Pieve Emanuele (Milano); Stresa (Novara); Tauriano (Padova); uffici di Roma e Milano; Uffici e cantieri - Udine; unita' produttiva La Secca (Belluno) per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23297 del 7 agosto 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unita' di Potenza, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 28 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 febbraio 1995, n. 16682/12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unita' di Eboli (Salerno), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 dicembre 1994, con esclusione operai di cantiere e fine lavori. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 dicembre 1995, n. 19445/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23298 del 7 agosto 1997 e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'8 dicembre 1992 al 7 giugno 1993, della ditta S.r.l. Polifloor, con sede in Anzio (Roma) e unita' di Anzio (Roma). Parere comitato tecnico del 26 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Polifloor, con sede in Anzio (Roma) e unita' di Anzio (Roma), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 7 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1993 con decorrenza 8 dicembre 1992. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento: L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23299 del 7 agosto 1997 e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 settembre 1996 al 5 settembre 1997, della ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag Kgs), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli). Parere comitato tecnico del 24 luglio 1997: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag Kgs), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 6 settembre 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23300 del 7 agosto 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unita' di Potenza. Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto dal 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unita' di Potenza, per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1996 con decorrenza 29 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997, della ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unita' di Bellizzi (Salerno). Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto dal 22 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unita' di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1996 con decorrenza 22 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23301 del 7 agosto 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Expand Italia, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta). Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 settembre 1996, con effetto dal 15 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Expand Italia, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 15 giugno 1996, n. 7406. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997, della ditta S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi Contrada Terzi (Chieti) e unita' di Gissi Contrada Terzi (Chieti). Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 novembre 1996, con effetto dal 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi Contrada Terzi (Chieti) e unita' di Gissi Contrada Terzi (Chieti), per il periodo dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 28 giugno 1996. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23302 del 7 agosto 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.c. a r.l. Cooperativa Portabagagli Palermo Centrale, con sede in Palermo e unita' di Palermo. Parere comitato tecnico del 5 agosto 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa Portabagagli Palermo Centrale, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23303 del 7 agosto 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997, della ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Abbiategrasso (Milano) e unita' di Abbiategrasso (Milano). Parere comitato tecnico del 24 luglio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Abbiategrasso (Milano) e unita' di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 7 gennanio 1997 al 6 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 15 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Varese e di Venegono Superiore (Varese), e dal 31 dicembre 1996 ramo d'azienda "addestratori" della S.r.l. SIAI Marchetti, unita' di Sesto Calende (Varese), trasferito in Venegono Superiore, per il periodo dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 15 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23304 del 7 agosto 1997 e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997, della ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano). Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.