IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge  7  marzo  1996, n.  108,  recante disposizioni  in
materia di  usura e, in  particolare, l'art. 2,  comma 2, in  base al
quale il Ministro  del tesoro, sentiti la Banca  d'Italia e l'Ufficio
italiano dei  cambi, effettua  annualmente la  "classificazione delle
operazioni  per  categorie  omogenee,   tenuto  conto  della  natura,
dell'oggetto, della durata, dei rischi e delle garanzie";
  Visto il  proprio decreto del  23 settembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 226 del  26 settembre 1996, recante  la "prima
classificazione delle  operazioni creditizie per  categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei  tassi effettivi globali medi praticati
degli intermediari finanziari";
  Avute  presenti  le  "istruzioni   per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale medio  ai  sensi della  legge sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti  delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art.  107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano
dei  cambi  nei  confronti  degli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106  del  medesimo  decreto
legislativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  della  rilevazione dei  tassi  effettivi globali  medi
praticati  dalle   banche  e   dagli  intermediari   finanziari  sono
individuate, tenuto  conto della  natura e dell'oggetto,  le seguenti
categorie  omogenee  di  operazioni:  aperture di  credito  in  conto
corrente, finanziamenti per anticipi su  crediti e documenti e sconto
di  portafoglio commerciale,  crediti personali,  crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing,
mutui,  prestiti contro  cessione del  quinto dello  stipendio, altri
finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.